Solo un provvedimento legislativo può comportare lo stop della mascherina a scuola. Norma impone di usarle per gli studenti fino al 31 agosto. Sentenza

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Ha fatto gran discutere la sentenza n. 07451/2022 del TAR del Lazio che ha trattato il ricorso prodotto dal Codacons con il quale ha impugnato l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 (d’ora in poi solo “O.M.”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, “nonché (di) tutti gli atti presupposti, connesso e/o esistente e/o preordinato e consequenziali comunque denominati, di data ed estremi ignoti”.

La questione
La ricorrente – dopo avere svolto una diffusa premessa in ordine alla sua legittimazione ad agire, che viene ancorata principalmente alla finalità di tutela dell’ambiente e della salute e della sicurezza delle persone di cui all’art. 2 del relativo Statuto nonchè del buon andamento dei servizi pubblici essenziali e della pubblica amministrazione – ne ha dedotto l’illegittimità per una pluralità di motivi, respinti dal TAR del Lazio e tra questi vi è la questione della mascherina agli esami. Estrapoliamo per quanto qui interessa proprio la parte dell’articolata sentenza incentrata su tale problematica.

L’obbligo di indossare la mascherina vige fino alla fine dell’anno scolastico ovvero fino al 31 agosto
Quanto all’obbligo di indossare la mascherina da parte degli studenti in sede di esami di terza media e di maturità per il corrente anno scolastico 2022 – che, allo stato, appare la questione di maggiore attualità, atteso l’approssimarsi a giorni della conclusione dello svolgimento delle lezioni didattiche in presenza – la richiamata lett. a) del comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 52/2021 individua, quale termine finale dell’obbligo in questione, come in precedenza rilevato, la “conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”.
Ci si potrebbe, allora, interrogare in ordine alla valenza che il legislatore abbia inteso dare alla suddetta espressione, ossia se finalizzata a individuare esclusivamente il termine delle lezioni didattiche, che è stato fissato per il corrente anno scolastico tra il 4 e il 16 giugno 2022, o se, invece, idonea a ricomprendere anche l’arco temporale successivo al termine delle predette lezioni e nel quale si svolgono le prove degli esami scolastici di cui in precedenza. Per la maturità, infatti, la prima prova si svolgerà mercoledì 22 giugno; mentre per l’esame di terza media la data è stabilita dai singoli istituti, ma le prove dovranno concludersi comunque entro il 30 giugno.
Al riguardo si ritiene che l’utilizzo delle mascherine per gli studenti, come previsto dalla richiamata disposizione normativa di cui all’art. 3, co. 5, lett. a), del D.L. n. 24/2022, continui a essere obbligatorio per i medesimi fino alla fine dell’anno scolastico 2022, ossia al 31 agosto 2022 – e, pertanto, esame di terza media e maturità compresi – dal momento che il nuovo anno scolastico ricomincia formalmente il 1 settembre e atteso che, comunque, relativamente agli studenti interessati, prima dello svolgimento e conclusione dei predetti esami non può certamente essere decretata per loro la fine del relativo anno scolastico.

Solo un provvedimento legislativo può far venire meno l’obbligo della mascherina a scuola
Deduce dunque il TAR che ai fini dell’eliminazione della predetta misura in anticipo rispetto al termine finale legislativamente imposto allo stato, permettendo così agli studenti di sostenere gli esami di cui trattasi senza l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sarebbe necessario un apposito decreto-legge, attesa l’inidoneità di un’ordinanza ministeriale di salute pubblica a disporre in senso difforme a quanto previsto in apposita disposizione di rango legislativo, in mancanza di una norma che lo consenta espressamente; allo stato, tale norma pare mancare. Nello specifico, infatti, la finalità di tutela della salute pubblica evidentemente sottesa e perseguita dall’art. 3 del D.L. n. 52/2021 attraverso la protrazione dell’obbligo di cui trattasi fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, renderebbe intrinsecamente illogica un’eventuale ordinanza in materia che disponesse nel senso di attenuare o eliminare l’obbligo di cui trattasi rispetto alla possibilità invece consentita nel nostro ordinamento di adozione di ordinanze ministeriali finalizzate ad assicurare una maggiore e più immediata tutela della salute pubblica.  Concludendo, sostenendo, pertanto che tale valutazione è, tuttavia, ovviamente rimessa all’esclusiva responsabilità della scelta di politica legislativa nella specifica materia.

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