Sintesi normativa su Dottorato di Ricerca-Borse Studio post Dottorato- Assegni di Studio
Lalla – Interessante sintesi proposta dalla Circolare n. 129 del 05 aprile 2011 dell’USR Piemonte sull’attività di ricerca che va "incoraggiata e sostenuta anche fuori dell’ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile. In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio."
Lalla – Interessante sintesi proposta dalla Circolare n. 129 del 05 aprile 2011 dell’USR Piemonte sull’attività di ricerca che va "incoraggiata e sostenuta anche fuori dell’ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile. In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio."
I riferimenti normativi sono le circolari n. 120 del 4/11/2002 e n. 15 del 22/2/2011
Congedo straordinario
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il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell’Amministrazione (dirigente scolastico);
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la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
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la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
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il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
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il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – con nota prot.1181 del 19 ottobre 1999.
Borse post-dottorato
Per gli incarichi temporanei l’esonero dai normali obblighi di servizio può essere disposto dal Ministero, previa valutazione discrezionale, soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e con oneri a carico degli Enti che ne fanno richiesta; per quanto concerne, invece, le borse di dottorato o assimilati, la legge prevede esplicitamente il collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento del periodo di prova; in tal caso l’adozione dei singoli provvedimenti di congedo o aspettativa, rientra nella competenza del Dirigente scolastico.
Assegnisti
Una ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca. Infatti l’art. 51 della legge 449 del 27.12.1997 prevede esplicitamente la "possibilità" dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.
Dottorato di ricerca insegnanti a tempo determinato
L’art. 18 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003 prevede espressamente la concessione dell’aspettativa per dottorato di ricerca nei confronti dei docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399 del 1998 ed al personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Conseguentemente, a detto personale, al pari di quello con contratto a tempo indeterminato, va assicurato il trattamento previsto dall’art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. E cioè, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione scolastica presso la quale è già instaurato il rapporto di lavoro. Affinché il contratto possa produrre gli effetti economici è, quindi, necessario che il rapporto di lavoro sia stato instaurato con l’assunzione di servizio, in mancanza di questa, il dipendente avrà diritto al solo riconoscimento giuridico. E’ appena il caso di aggiungere che la formulazione della surrichiamata norma giuridica non consente di estendere l’erogazione dell’aspettativa in parola anche al personale destinatario di una supplenza breve, vale a dire con termine antecedente la conclusione delle attività didattiche.
Circolare Miur n. 15 del 22/2/2011
- Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso
Il congedo straordinario è fruibile per la durata del corso. Non si ritiene possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, neanche per per la preparazione e discussione della tesi, per la quale però il personale interessato potrà richiedere l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola.
- Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere
Applicabilità dell’art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.
- Congedo al personale con nomina a tempo determinato
Ricordando che si intende come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, ad essi devono essere applicate le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca, precisando che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
- Ripetizione delle somme percepite (stipendi)
L’ultimo periodo del comma 57, art. 52 della legge 448/2001 prevede che “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.
I termine “amministrazione pubblica” deve essere riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell’ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).
- Dottorati e ricercatori Universitari
Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nel caso del docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca e abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n 448/2001, e ancora per nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari
- Limiti all’autorizzazione alla frequenza dei dottorati
Il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione.
Inoltre si richiama l’attenzione sull’espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano
solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.
La circolare n. 129 del 05 aprile 2011 dell’USR Piemonte
La circolare n. 15 del 15/02/2011
La circolare n. 120 del 4/11/2002