Simulatore riscatto della laurea ai fini pensionistici: online nuovo servizio Inps. GUIDA

Sul sito dell’Inps è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate. Una simulazione orientativa del costo del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere. Non sono richieste credenziali, basta inserire in modo anonimo alcuni dati.
Il servizio, spiega l’Istituto, fornisce informazioni, sulla base della normativa vigente, sulle varie tipologie di riscatto e sui possibili vantaggi fiscali e consente di ottenere una simulazione orientativa del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico derivante dal pagamento dell’onere.
Il servizio è raggiungibile tramite il percorso «Prestazioni e servizi & Servizi & Riscatto Laurea – Simulatore» e non richiede credenziali. Le informazioni, infatti, sono inserite in modo anonimo dall’utente e, si precisa, devono essere considerate puramente indicative e orientative: soltanto a seguito di una presentazione formale della domanda di riscatto, il cui iter prevede la verifica della contribuzione effettivamente versata e di ulteriori dati presenti negli archivi Inps da utilizzare per il calcolo, sarà data comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto.
Gli utenti interessati potranno proseguire nell’approfondimento del servizio autenticandosi con le proprie credenziali. In questo modo, l’interazione con il servizio sarà guidata dai dati presenti negli archivi Inps (contribuzione versata, periodi lavorati ecc) ed eventuali simulazioni saranno calcolate sulla base di questi dati.
Nella sezione ad accesso riservato è possibile anche inoltrare la domanda di riscatto all’Istituto. Per il momento la simulazione è disponibile per gli inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della pensione in quanto sia i periodi da riscattare sia quelli lavorativi sono successivi al 1995, ma in seguito ne sarà rilasciata una versione che integra il calcolo anche nel caso in cui siano presenti periodi anteriori al 1996.
Come funziona
Si possono riscattare:
- * i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- * i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- * i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- * i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- * i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- * diploma accademico di primo livello;
- * diploma accademico di secondo livello;
- * diploma di specializzazione;
- * diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).
I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare 21 agosto 2020 n.95.
I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:
- di iscrizione fuori corso;
- già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).
Periodi di studio universitario compiuti all’estero
Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.
L’articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.
In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.
Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).
Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 184/1997 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall’articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.
Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati
Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà (circolare INPS 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529).
Nelle ipotesi di riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.
Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
Quanto costa riscattare la laurea?
Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo o con quello retributivo.
Il riscatto nel sistema contributivo
Per riscattare periodi che si collocano nel sistema contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996) l’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, alla retribuzione (assoggettata a contribuzione) nei 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dal mese di presentazione della domanda di riscatto.
Il riscatto nel sistema retributivo
Per riscattare periodi che si collochino nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare varia in rapporto all’età, al periodo da riscattare, al sesso, all’anzianità contributiva totale e alle retribuzioni degli ultimi anni.
Potrai usufruire del riscatto agevolato (anche per corsi precedenti al 1996) soltanto se scegli la liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo.
Il riscatto di laurea agevolato
Con il riscatto di laurea agevolato il costo invece è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Quindi, se presenti domanda nell’anno 2021 il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro. Il costo è lo stesso se presenti domanda in qualità di inoccupato. A seconda dei casi, con il riscatto agevolato il risparmio può essere fino al 70%.