Sigarette elettroniche a scuola, possono essere “svapate”? Studentessa sospesa ricorre in tribunale. Ecco cosa hanno detto i giudici

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E’ legittimo il provvedimento di sospensione di un’alunna, per due giorni senza frequenza, per aver violato il divieto di fumo stabilito dal Regolamento d’Istituto. La questione era stata posta all’attenzione delle famiglie tramite comunicazioni nel registro elettronico. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Brescia, Sezione II, con la Sentenza del 25 agosto 2023, n. 679.

Sigarette elettroniche a scuola

Numerose erano state le segnalazioni di studenti che fumavano di nascosto nei locali di un Istituto, a fronte delle quali la dirigente scolastica prescriveva un rafforzamento della sorveglianza, oltre a presentare formale esposto alle Forze dell’ordine sul commercio tra minori, sia dentro che fuori dall’Istituto, di sigarette elettroniche.

La sospensione di 2 giorni

In tale contesto, la dirigente scolastica dell’Istituto adottava nei confronti di una minore la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione senza obbligo di frequenza “per aver violato il regolamento di Istituto venendo meno all’obbligo di mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile”.

La conferma del TAR

Dopo essere stato confermato dall’Organismo di garanzia dell’Istituto, interpellato dai genitori, il provvedimento disciplinare approda sui banchi del Tar, che lo conferma.

La denuncia della madre dopo aver trovato la sigaretta nello zaino

Il collegio di giudici ha rilevato che non è stata contestata la circostanza, allegata nella relazione della dirigente scolastica, che in data 10.11.2022 fu proprio la madre dell’alunna a rinvenire nello zaino della stessa una sigaretta elettronica, a consegnarla e a farne denuncia alla dirigente.

Il richiamo al Regolamento che prescrive il divieto di fumo

Il preambolo del provvedimento disciplinare richiama il Regolamento d’Istituto che, tra i “Doveri relativi alla legalità “, indica il rispetto del divieto di fumo a scuola. Il provvedimento faceva infatti riferimento alla circostanza che la studentessa ha “violato il Regolamento d’Istituto venendo meno all’obbligo di mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile”. Tale motivazione, pur non indicando la specifica condotta contestata, per il TAR è sufficiente e adeguata.

Il verbale del Consiglio di classe

Il Tar ha osservato che l’espressa indicazione della violazione del divieto di fumo nei locali scolastici era contenuta anche in un verbale del Consiglio di classe del dicembre 2022. Il provvedimento, con la relativa motivazione, garantisce quindi la conoscibilità dell’iter logico che ha seguito l’amministrazione e consente di verificarne la correttezza, risultando peraltro idoneo a richiamare il senso di responsabilità della studentessa rispetto alla violazione di regole che compongono la civile convivenza all’interno di una comunità, sia essa scolastica o di altro genere, qualunque sia la prescrizione da osservare.

L’elenco dei diritti e doveri degli studenti

Secondo la difesa dei genitori, non erano state chiaramente indicate le condotte vietate e quelle consentite, tuttavia il collegio spiega che il Regolamento d’Istituto elenca specificamente i diritti e i doveri degli studenti e, tramite specifiche tabelle indica, una a una, le condotte vietate, le sanzioni disciplinari corrispondenti a ciascuna di esse, l’organo competente all’irrogazione, i riferimenti normativi e l’organo competente per i ricorsi con relativo termine d’impugnazione.

Le comunicazioni sul Registro Elettronico

Infine, il collegio ha osservato che erano pervenute alla famiglia due comunicazioni sul Registro elettronico, e cioè una avente ad oggetto la vicenda delle sigarette elettroniche, rispetto alla quale si informavano le famiglie che la docente coordinatrice aveva provveduto ad annotare quanto riportato da ogni alunno circa il proprio comportamento in un confronto avvenuto nel novembre 2022, e l’altra riguardante la visita della dirigente scolastica nella classe per approfondire la relazione della coordinatrice sul confronto succitato. Si tratta di due comunicazioni aventi ad oggetto momenti di fondamentale importanza nell’iter procedimentale: l’accertamento, mediante confessione, dell’infrazione disciplinare commessa dalla minore sanzionata e da altri studenti, nella prima comunicazione; la contestazione disciplinare per tale infrazione ad opera della dirigente scolastica, nella seconda. La combinazione di entrambe le comunicazioni consente di ritenere soddisfatto l’adempimento previsto dal Regolamento d’Istituto, poiché il riferimento al fatto che la docente coordinatrice “si confronta con gli alunni in merito agli spiacevoli eventi (sigaretta elettronica) che da qualche tempo hanno alterato l’equilibrio della classe”, costituisce “annotazione del comportamento scorretto” nel Registro elettronico, idonea ad attivare l’attenzione delle famiglie rispetto all’accaduto.

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