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Il dirigente scolastico raffigura nella scuola un datore di lavoro atipico pure in rapporto al ruolo degli organi collegiali (come ad esempio, a titolo, esemplificativo: il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto/di Circolo in particolare), che agiscono nella gestione finanziaria, tecnica, e amministrativa (inclusa la scelta di tutti gli atti che ipotecano l’Amministrazione verso l’esterno attraverso indipendenti poteri di spesa e di organizzazione sia delle risorse umane che degli strumentali e di controllo), presupposto previsto, in maniera specifica, dall’art. 4, comma 2, del Decreto legislativo numero 165/01 per accertare e definire quelli che sono i dirigenti nel settore della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, sono da individuare come datori di lavoro.

Il D.Lgs 81/08 e il DM 292/96: il datore di lavoro

Per ciò che, invece, interessa, nello specifico, la scuola, il Decreto Ministeriale della Pubblica Istruzione 292/96 aveva chiarito, sufficientemente, che il datore di lavoro, nel mondo della scuola, è il dirigente scolastico. Il Decreto Legislativo. 81/08 (art. 2, comma 1, lettera b), infatti, specifica chiaramente che per tutta la Pubblica Amministrazione datore di lavoro è il dirigente (nello specifico il DS) a cui spettano i poteri di amministrazione ovvero il quadro, anche senza la specificata qualifica di dirigente, quando sia incaricato ad un ufficio che abbia una sua autonomia gestionale. Il testo “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” di L. Bellina, A. Cesco Frare, S. Garzi e D. Marcolina, specifica che: per esso valgono quindi tutti gli obblighi previsti dalla normativa in capo al datore di lavoro e, in particolare, quelli indicati nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08. Però, va detto che pure nella scuola, come del resto accade anche in altre Pubbliche Amministrazioni, l’individuazione del datore di lavoro conserva tuttora profili di criticità. Da un lato, difatti, la esplicitazione presente nella norma di legge chiede la qualità dell’autonomia gestionale del dirigente designato datore di lavoro e, principalmente, gli indipendenti poteri di spesa capaci di obbligare l’Amministrazione verso l’esterno, dall’altro l’organizzazione ministeriale, pur indicando ufficialmente il dirigente scolastico come datore di lavoro, non gli assicura né il potere di gestione né quegli indipendenti poteri di spesa. Ed ancora che: dall’altra parte, lo stesso articolo 2, lett. b del D.Lgs. 81/08 fissa che, nel caso di tralasciata nomina o di identificazione non corretta, il datore di lavoro si assimila con l’organo di vertice della Pubblica Amministrazione, che, in questo caso, va indicato nell’Organo ministeriale che, di fatto, ha mantenuto il potere di gestione. Il risultato effettivo che caratterizza la vita scolastica è un sistema svigorito, in cui i compiti e la concretizzazione delle norme di sicurezza nelle scuole possono essere definiti eterodiretti da indicazioni ministeriali che accompagnano e assoggettano la condotta del dirigente scolastico. Necessita nondimeno ammettere che in questo sistema ibrido il Ministero, compatibilmente con le risorse disponibili, si è fatto sempre carico degli oneri economici relativi alla sicurezza.

Gli obblighi derivanti dai livelli di autonomia

Se l’assenza di autonomi poteri di spesa (per le eventuali complessive azioni di intervento come, ad esempio, la riqualificazione degli spazi; la ristrutturazione degli ambienti, in capo, di fatto, all’ente proprietario degli stessi) rende difficile l’attribuzione di responsabilità al dirigente scolastico in relazione agli adempimenti onerosi, cionondimeno rimangono in suo capo sia gli obblighi derivanti dagli eventuali livelli di autonomia di tali poteri, in relazione a risorse acquisite dall’istituto, sia gli obblighi che non comportano oneri, e inoltre quelli attinenti alla necessità di permettere che l’esercizio delle attività all’interno dell’istituto si verifichi in condizioni di assoluta e necessaria sicurezza. Se nell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 si trovano elencati puntualmente gli obblighi del datore di lavoro, altre prescrizioni cogenti in capo al dirigente scolastico sono contenute nel titolo I del decreto (Principi comuni). A seguire, infatti, li indentificheremo chiaramente.

L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e gli obblighi del datore di lavoro

Schematicamente, come è precisato in “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” gli obblighi del datore di lavoro possono essere indicati come appresso indicato:

  • istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominarne il Responsabile (RSPP)
  • nominare, ove ciò sia necessario, almeno un Addetto SPP
  • nominare, ove previsto, il Medico competente (MC) ed assicurare l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
  • designare gli addetti alla gestione delle emergenze
  • valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure
  • contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all’interferenza delle attività scolastiche con quelle delle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto all’interno della scuola
  • organizzare e gestire le situazioni d’emergenza
  • effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica)
  • informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all’interno dell’istituto scolastico
  • assicurare la formazione e l’aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all’emergenza (RSPP, ASPP e figure sensibili), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi (con la consequenziale preparazione del relativo Documento), la nomina del Responsabile SPP, del Medico competente (ove necessario) e degli addetti alle emergenze rientrano tra quelli che vengono definiti obblighi propri del dirigente scolastico e, proprio in quanto tali, non possono essere delegati (cioè trasferiti) ad alcun altro soggetto interno o esterno alla scuola. Rispetto alla questione dei rapporti tra dirigente scolastico ed Ente proprietario dell’edificio in cui ha sede la scuola, il comma 3 dell’art. 18 precisa che le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione delle scuole pubbliche (sia statali che paritarie) competono all’Ente proprietario e gli obblighi del dirigente scolastico rispetto a questi interventi si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’Ente locale. Nondimeno, anche effettuata questa comunicazione, al dirigente spettano comunque tutti gli altri compiti definiti dalla normativa. Appare evidente infatti che il dirigente, dopo aver segnalato le questioni di competenza dell’Ente locale, al cospetto di rischi importanti, deve intervenire pure sul piano organizzativo-procedurale, delimitando nuove (auspicabilmente provvisorie) regole, inserendo specifici divieti, vietando l’utilizzo di particolari, e delimitate, zone a rischio, ecc. Di seguito si riassumono le competenze rispettivamente dell’Ente locale e del dirigente scolastico.

Le competenze rispettivamente dell’Ente locale e del DS

Ente locale

  • Realizzazione di edifici conformi alle norme
  • Adeguamento alle norme degli edifici esistenti
  • Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme
  • Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti
  • Richiesta di CPI (come è evidenziabile nel parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.10)

Dirigente scolastico

  • Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico
  • Segnalazione tempestiva all’Ente locale di eventuali situazioni di rischio dovute a strutture o impianti
  • Interventi provvisori o migliorie (nei limiti delle disponibilità economiche dell’istituto)

Vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi

Importante è il rinforzo all’articolo 18 introdotto dal già menzionato D.Lgs. 106 del 2009, al comma 3-bis, che impone ai datori di lavoro e ai dirigenti di vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi che fanno capo a tutte le figure previste dall’organigramma della sicurezza, ma anche ai soggetti esterni (installatori, fornitori e, nella fattispecie, Ente locale). Quanto detto sopra potrebbe, di fatto lo fa, essere collegato quanto enunciato dalla Circolare del ministero dell’Istruzione numero 119/99, che rammenta come il dirigente scolastico, che pure ha segnalato le problematiche di competenza all’Ente locale, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative. Per la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli allievi presenti a scuola (nonché degli eventuali ospiti), il dirigente scolastico si avvale dell’opera del Servizio di Prevenzione e Protezione. È rilevante rimarcare, nondimeno, che il dirigente scolastico si assume sicuramente la piena responsabilità penale della valutazione effettuata e del relativo Documento, che ne è sintesi esaustiva. Sotto il profilo sanzionatorio, il Decreto 81 del 2008 prevede la pena più grave dell’arresto nel caso nel quale il datore di lavoro trascuri completamente l’obbligo della stesura del Documento di valutazione dei rischi o, congiuntamente o alternativamente, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Alcuni documenti

A tal proposito vi forniremo molti documenti, alcuni elaborati da Orizzonte Scuola.

27.08.2020 – ALLEGATI NOMINA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (1)

27.08.2020 – ALLEGATI NOMINA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (2)

27.08.2020 – ALLEGATI NOMINA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (3)

27.08.2020 – ALLEGATI NOMINA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (5)

27.08.2020 – ALLEGATI NOMINA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (4)

Vedi anche

Documenti sicurezza scuole, SCARICA: cronologia adempimenti e procedura di emergenza ed evacuazione

Inizio anno scolastico: regolamenti, FaQ, documenti, guide e info utili. [AGGIORNATO]

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