Sicurezza, dirigenti esonerati da responsabilità se richiedono i necessari interventi. DL in VII e XI Commissione

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Mercoledì 13 dicembre, si è svolta una seduta unificata della VII Commissione Cultura e dell’XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, nel corso della quale si è discussa la modifica dell’articolo 18 del D.lgs. n. 81/08, riguardante la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nel corso della seduta è stato approvato come testo base il DL C.  3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

Responsabilità dirigenti

Il testo esonera i dirigenti scolastici da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. 

Sono, invece, responsabili per i rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, inserite nel piano triennale dell’offerta formativa.

Alla luce delle disposizioni previste nel testo, inoltre, i dirigenti possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali, nel caso in cui riscontrino sussistenza di un pericolo grave e immediato.

Valutazione rischi

La valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle
misure necessarie a prevenirli sono di competenza dell’amministrazione, mentre il documento di valutazione  è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione.

il testo è adesso inviato alle Commissioni consultive.

Vedremo se e quando il DL vedrà la luce.

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