Sicurezza, dirigenti esonerati da responsabilità se richiedono i necessari interventi. DL in VII e XI Commissione

Mercoledì 13 dicembre, si è svolta una seduta unificata della VII Commissione Cultura e dell’XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, nel corso della quale si è discussa la modifica dell’articolo 18 del D.lgs. n. 81/08, riguardante la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nel corso della seduta è stato approvato come testo base il DL C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.
Responsabilità dirigenti
Il testo esonera i dirigenti scolastici da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza.
Sono, invece, responsabili per i rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, inserite nel piano triennale dell’offerta formativa.
Alla luce delle disposizioni previste nel testo, inoltre, i dirigenti possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali, nel caso in cui riscontrino sussistenza di un pericolo grave e immediato.
Valutazione rischi
La valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle
misure necessarie a prevenirli sono di competenza dell’amministrazione, mentre il documento di valutazione è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione.
il testo è adesso inviato alle Commissioni consultive.
Vedremo se e quando il DL vedrà la luce.