Sicurezza degli immobili scolastici, sulla loro manutenzione e sulla certificazione antincendio

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Il patrimonio immobiliare dello Stato destinato alle attività scolastiche pone importanti questioni in merito alla messa in sicurezza degli stessi, alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione e alle possibilità di nuova costruzione di edifici moderni da destinare alle istituzioni scolastiche, con spazi e locali che permettano nuovi impulsi didattici e di socialità.

Si consideri infatti che il recente “Piano Nazionale di ripresa e rinascita”, nell’ambito dei finanziamenti stanziati dall’Unione Europea per la ripresa dalla crisi generata dall’emergenza pandemica, pone attenzione anche all’edilizia scolastica. Il decreto del Ministero dell’Istruzione n.241/2021 ha infatti stanziato finanziamenti in favore degli Enti locali proprietari (Comuni, Province e Città metropolitane) per lavori di efficientamento energetico degli edifici scolastici.

La sicurezza a scuola.

L’obiettivo della sicurezza nelle scuole richiede impegno costante e congiunto di tutti i soggetti istituzionali competenti in materia, unitamente alla partecipazione attenta delle comunità scolastiche, per diffondere informazioni, azioni, stili corretti, buone pratiche e promuovere momenti formativi.

A tal proposito è stata istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata per il 22 novembre di ogni anno dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2015 n. 914. La data ricorre nel giorno dell’anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo Darwin di Rivoli, in provincia di Torino, che costò la vita a un ragazzo di 17 anni.

L’obiettivo è di ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane e di promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle scuole sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.

La manutenzione degli immobili.

Il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici è di costante attualità, viste le precarie condizioni in cui versano molti edifici scolastici da Nord a Sud, e il riparto delle competenze tra Dirigenti scolastici, in qualità di datori di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza, e gli enti locali proprietari degli immobili.

Per ordinaria manutenzione, si intende attività non invasiva nella struttura dell’immobile, di natura solitamente conservativa, che non richiede una preparazione altamente specializzata. A mero titolo esemplificativo: piccole riparazioni edili, idrauliche, di porte e infissi, riparazioni minime di apparecchiature, cambio lampade, etc., come chiarito dalla circolare MIUR n.74 del 05/01/2019.

Il punto di partenza per fare chiarezza sulle rispettive competenze è l’art.3 della L. n.23 del 11 gennaio 1996: “In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

  1. i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne,elementari e medie.
  2. Le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

[…] Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate”.

Di recente, è intervenuto l’art. 39 del D.I. 129/2018: “con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23

Dal combinato disposto, pertanto, emergente la competenza primaria e preminente dell’ente locale riguardo la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali scolastici di cui è proprietario. L’esecuzione di attività manutentive da parte della scuola è consentita in presenza di formale delega dell’ente locale, su esplicita richiesta presentata dall’istituzione scolastica.

L’art.3, comma 1, della L. n.23 del 11 gennaio 1996 attribuisce agli enti locali competenze e responsabilità di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, di cui risulta proprietario.

In aggiunta, l’art.39, comma 4, del Regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche aggiunge che: “le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze”.

Il legislatore quindi chiarisce che gli interventi straordinari, svolti dalla scuola o dall’ente locale, siano a carico della disponibilità finanziaria di quest’ultimo. Altresì legittima eventuali accordi, disciplinati dall’art. 15 della L. 241/1990, che prevedano l’utilizzo di somme a carico della scuola.

La certificazione antincendio.

Dai dati forniti dall’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica emerge che oltre la metà degli edifici scolastici non possiede una certificazione antincendio (certificato di prevenzione incendi, CPI).

È sempre opportuno dunque che i Dirigenti scolastici segnalino periodicamente agli enti locali la richiesta di adeguamento dei locali alla normativa antincendio, per esonerarsi dalle responsabilità connesse. In caso di pericoli imminenti, il Dirigente scolastico può e deve sospendere immediatamente le attività didattiche.

Da ultimo, si segnala la nota n. 5264 del 18 aprile 2018 del Ministero degli Interni,dipartimento V.V.F., che invita i soggetti responsabili delle attività (per le scuole i Dirigenti scolastici, in qualità di datori di lavoro) a potenziare il sistema interno di sicurezza, attraverso l’aumento degli addetti antincendio e la fornitura di adeguata formazione, l’informativa ai lavoratori dei pericoli, una sorveglianza costante delle condizioni operative di locali e attrezzature.

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