Si torna a scuola? E noi parliamo di ferie
Lalla – In particolare di quelle maturate e non godute per il personale a tempo determinato e di quelle che saranno maturate e di cui si dovrà usufruire nell’a.s. 2012/13, altrimenti non verranno retribuite. Mentre giugono notizie confortanti sul fronte dei pagamenti per l’a.s. 2011/12 (la nota del 6 agosto della Funzione Pubblica in tal senso è stato un elemento determinante), cominciamo a chiederci cosa potrà avvenire il prossimo anno scolastico, alla luce delle disposizioni introdotte dalla spending review.
Lalla – In particolare di quelle maturate e non godute per il personale a tempo determinato e di quelle che saranno maturate e di cui si dovrà usufruire nell’a.s. 2012/13, altrimenti non verranno retribuite. Mentre giugono notizie confortanti sul fronte dei pagamenti per l’a.s. 2011/12 (la nota del 6 agosto della Funzione Pubblica in tal senso è stato un elemento determinante), cominciamo a chiederci cosa potrà avvenire il prossimo anno scolastico, alla luce delle disposizioni introdotte dalla spending review.
Innanzitutto riproponiamo la nota della Funzione Pubblica del 6 agosto 2012, che afferma "Pur dopo la nuova normativa debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poichè in caso contrario si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista".
In considerazione di ciò sembra che alcune Ragionerie territoriali stiano programmando i pagamenti. Ve ne potremo dare notizia attraverso il nostro forum, quando arriveranno in concreto i pagamenti.
Ma bisogna riflettere anche sul futuro. Alla vigilia di un nuovo anno scolastico mancano le indicazioni su come gestire le ferie per il personale a tempo determinato.
Il DL 6 luglio 2012, n. 95. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (la cosiddetta Spending review))
"Art. 5.
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
comma 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile"
Come potrà tale disposizione trovare applicazione nell’ambito scolastico in cui l’interruzione delle attività didattiche potrebbero compromettere il risultato finale (non dimentichiamo che il nodo centrale su cui riflettere nell’a.s. 2012/13 sarà quello della valutazione). Sarebbe opportuno che il Ministero desse indicazioni prima dell’avvio dell’anno scolastico ai Dirigenti Scolastici, che si troveranno a dover gestire le richieste da parte dei docenti interessati, che certo non rinunceranno al loro diritto.