Si ritorna alla didattica a distanza, i docenti lavoratori fragili possono rientrare in servizio con le lezioni online?

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Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 1585 dell’11 settembre 2020 ha fornito alle scuole le indicazioni in tema di lavoratori fragili, per la protezione dei soggetti più esposti al rischio di contagio. Una situazione complessa, variamente gestita nelle scuole, che lascia con il fiato sospeso coloro che sono legali alla malattia d’ufficio.

L’Italia è stata divisa, con il DPCM del 3 novembre 2020, in tre zone (gialla arancione rossa). In tutte e tre la scuola secondaria di II grado svolge le attività con didattica digitale integrata al 100% , fermo restando che in presenza possono essere svolte alcune attività, dai laboratori, alle lezioni per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Alcuni  docenti, già dall’inizio dell’anno scolastico, hanno potuto essere considerati lavoratori fragili con situazione certificata dal medico competente a seguito di verifica preventiva o richiesta specifica (anche da parte del lavoratore).

Quando il lavoratore può tornare a lavoro

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

Se il docente è dichiarato è dichiarato inidoneo a svolgere la mansione di insegnamento, ha il diritto di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata

Alcune attività che i docenti possono svolgere

  •  servizio di biblioteca e documentazione;
  •  organizzazione di laboratori;
  • supporti didattici ed educativi;
  • supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
  •  attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile.

Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Didattica a distanza: il docente lavoratore fragile potrebbe rientrare in servizio per svolgere online le lezioni?

Al quesito risponde l’USR Lazio

Il passaggio alla didattica digitale integrata al 100% comporta il licenziamento dei docenti assunti in sostituzione di quelli con fragilità certificata e il rientro in classe di
questi ultimi? No. Prevale l’esigenza della continuità didattica, essendo trascorsi ben più di 20 giorni dall’inizio delle lezioni.

Nota USR Lazio

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