Si può spostare di classe il docente ad anno scolastico in corso? Vediamo quando
Si può o non si può spostare il docente in corso d’anno, di classe? Come scrivo sempre se accade, significa che si può, poi però bisogna capire quanto ciò sia legittimo, lecito, quanto esponga a contenziosi che possono interessare più sfere, inclusa quella penale
La normativa
Il nuovo CCNL scuola articolo 22 lettarab2 del comma 8 prevede che sono oggetto di confronto sindacale i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA. La nota sentenza del Tribunale di Agrigento, ì2778 del 3 dicembre 2003 ha evidenziato che “l’art. 396 c.2 lett. d) del d.lgs.n.297/94 prevede che al personale direttivo, quale è il dirigente scolastico, spetta, tra l’altro, di procedere alla formazione delle classi ed all’assegnazione ad esse dei singoli docenti sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto, ai sensi dell’art. 10 c.4 del d.lgs. citato, e delle proposte del collegio dei docenti formulate ai sensi dell’art.7 c.2 lett.b) del d.lgs. Infatti la norma prevede, in successione temporale e logica, che l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del dirigente scolastico avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d’istituto e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti.”
Discostarsi dai criteri, è possibile, ma l’atto va motivato
Sempre nella sentenza del Tribunale di Agrigento si specifica che “Nel caso di specie tale obbligo di motivazione non può ritenersi, invece, adeguatamente soddisfatto al momento dell’adozione del provvedimento e le circostanze e le motivazioni successivamente illustrate dal dirigente scolastico in sede di libero interrogatorio, che avrebbero costituito i presupposti del provvedimento impugnato, sono rimaste sfornite di ogni supporto probatorio”. Dunque, si possono non rispettare i criteri, ma vanno debitamente motivati e comprovati, altrimenti si comporta un chiaro atto illegittimo impugnabile nelle dovute sedi. E addirittura si potrebbe anche profilare l’illecito dell’abuso di ufficio che andrà valutato caso per caso.
Non si può spostare il docente dopo il 20° giorno dal plesso, ma dalla classe?
Il d.lgs. 297/94 all’art.455, afferma nel comma 12: “È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell’obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.” La norma parla genericamente di sede, non di classe. La Circolare Ministeriale 27 settembre 2000, n. 220 ribadisce che “ Si richiama, infine, l’attenzione sul divieto posto dalla normativa vigente allo spostamento del personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica che, per l’anno scolastico in corso, con riferimento alle regioni che iniziano più tardi, è fissato per l’11 ottobre 2000.Tale divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle procedure di utilizzazione e per il personale che all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso tipo di posto o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche con trattamento economico intero. Per il personale in questione, fatti salvi gli effetti giuridici della nuova assunzione a tempo indeterminato che decorrono dal 1°settembre 2000, il raggiungimento della sede avverrà con effetto 1°settembre 2001, con eccezione del personale con contratto sino al termine delle attività didattiche per il quale il raggiungimento della sede e i relativi effetti economici avverranno dal 1°luglio 2001. Il personale con contratto di supplenza temporanea a titolo provvisorio ai sensi delle istruzioni di cui alla citata C.M.n.206/00 è comunque sostituito dal personale avente titolo alle utilizzazioni e alle assunzioni con presa di servizio immediata, secondo le disposizioni precedentemente impartite.” Per il personale di sostegno bisogna ricordarsi che “Il docente di sostegno, come più volte afferma la norma, è assegnato alla classe, di cui diventa pienamente contitolare, e non al singolo alunno. ” [nota Miur n. 2215 del 26 novembre 2019]. Anche per costoro vale la stessa normativa del divieto di spostamento.
Ma si può estendere questo divieto alla classe,appartenente allo stesso plesso, ergo alla stessa sede? Bisogna vedere a monte quali i criteri generali definiti nella scuola e cosa è contemplato nella contrattazione integrativa. Chiaramente spostare un docente ad anno scolastico iniziato di classe, è un qualcosa di straordinario che va necessariamente motivato. Ciò può accadere per provvedimenti di incompatibilità ambientale, che hanno una procedura di legge ben precisa, ma può essere anche concordato tra le parti, purché vengano salvaguardate le garanzie dei docenti, la continuità ed ovviamente a tal proposito è fondamentale la disponibilità dei docenti con cui avverrebbe lo scambio, poiché va salvaguardata la continuità didattica, la progettualità didattica come avviata ad inizio anno scolastico. In mancanza di provvedimenti ad hoc motivati, in mancanza di disponibilità degli interessati, imporre un simile cambiamento, senza che sia incorsa alcuna procedura di incompatibilità ambientale o similare, l’atto potrebbe essere definito come illegittimo.
Si può cambiare di classe il supplente dopo il 20°giorno di lezione?
Ancora più complessa è la questione dello spostamento di un supplente in corso d’anno, ma oltre il ventesimo giorno di lezione. La norma in questione pone il divieto per una fattispecie ben definita, “personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato”. Non parla del personale supplente. Il personale supplente che viene chiamato in corso d’anno, o meno, magari per delle rimostranze delle famiglie, magari per problemi di adattamento con la classe, può essere scambiato di classe con altro supplente? Nella scuola accade di tutto, la casistica è amplia e non tutto è normato, e questa ipotesi non lo è. Anche qui, dipende da cosa contemplano i contratti integrativi, i criteri generali, va visto soprattutto come è stato impostato il contratto individuale di lavoro del docente, perché se è sulla classe x o si viene chiamati specificatamente a sostituire il docente che opera nella classe x a rigor contrattuale la prestazione dovrà essere soddisfatta nella classe indicata nel contratto. Altrimenti si sta compiendo una violazione contrattuale. Così come fondamentale è il rispetto di quanto emerso nella fase della convocazione, poiché il docente accetta l’incarico in base a quello che prospetta quella convocazione poiché si viene convocati per un posto specifico. Da ciò si desume che chiaramente non può essere “imposto” alcun scambio di classe da parte dirigenziale in un contesto complessivo dove la previa disponibilità dei docenti interessati è comunque fondamentale. Si deve stare ben attenti a trasformare come normale questa procedura, perché si rischia di entrare in un cortocircuito di difficile gestione.