Si può essere contemporaneamente impiegati pubblici e imprenditori agricoli? Ecco cosa dice la Cassazione
Una interessante sentenza della Cassazione Lavoro, la n°27420 del 1/12/2020, afferma che non si può essere allo stesso tempo dipendenti pubblici e imprenditori agricoli conferendo una interpretazione interessante ad una disciplina che nel tempo non ha registrato pronunciamenti omogenei ricostruendosi nel contempo l’intero quadro normativo che interessa ovviamente anche il settore scolastico.
Come si valuta l’incompatibilità
Affermano i giudici che “nello specifico l’incompatibilità è stata valutata in relazione all’attività che il dipendente , quale socio ed amministratore, svolgeva nell’ambito di un’impresa agricola iscritta al registro delle imprese”.
La complessa disciplina dell’incompatibilità
“Occorre premettere che la materia dell’incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi negli enti locali territoriali è regolata in modo composito ed articolato;
la disciplina che la riguarda, infatti, è distribuita fra fonti primarie e contrattazione collettiva nazionale di comparto, sia pure in modo residuale; in particolare, la materia in esame è stata specificatamente sottratta alla regolamentazione pattizia dalla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, il cui art. 2, comma 1, lett. c), num. 7 ha sottoposto a riserva di legge proprio la disciplina “delle incompatibilità, tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici”; la ragione che ha indotto il legislatore a mantenere questa materia al di fuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto risiede nella necessità di preservare i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di esclusività della prestazione del pubblico dipendente, entrambi costituzionalmente previsti, rispettivamente, degli artt. 97, comma 1 e 98, comma 1 Cost., e quindi di attuarli in modo omogeneo per tutti i rapporti di lavoro dei comparti del pubblico impiego, interessati o meno alla de pubblicizzazione”.
Il DPR del ’57 è la fonte primaria che disciplina l’incompatibilità
“Quanto alle fonti primarie va ricordato che la disciplina dell’incompatibilità non era estranea all’ordinamento del pubblico impiego nella vigenza del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il cui art. 60 elencava i ‘Casi di incompatibilità’, indicando le attività precluse all’impiegato, disposizione integrata dal successivo art. 63 che stabiliva i ‘Provvedimenti per casi d’incompatibilità’, prevedendo un regime sanzionatorio particolarmente severo, che poteva sfociare nella pronuncia di decadenza dall’impiego previa diffida alla cessazione della situazione contra ius”.
L’attività agricola e l’incompatibilità nel pubblico impiego
Rilevano i giudici che “non ignora questa Corte quella parte della giurisprudenza (specie amministrativa) secondo cui l’attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili; si sostiene, a sostegno di detta interpretazione (fatta propria anche dal ricorrente), che tale attività non sia stata specificamente individuata dall’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 tra quelle precluse per l’impiegato pubblico e che deponga nel senso della esclusione anche il raffronto, sul piano sistematico, con la disciplina civilistica, atteso che nel codice civile all’attività agricola è dedicato uno specifico settore (titolo II, capo II) del medesimo libro (V – del lavoro), il quale contiene anche la disciplina attinente al commercio e all’industria (titolo II, capo III), alle professioni intellettuali (titolo III, capo II), al lavoro subordinato (titolo II, capo I), alle cariche societarie (titolo V); pertanto la mancata inclusione dell’attività agricola – una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica – tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l’impiego pubblico a tempo pieno; tale impostazione, però, non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni ’50, nei quali fu emanato il d.P.R. n. 3del 1957, ove quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell’agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l’esclusione dall’impiego statale della maggior parte dei cittadini”.
Quando l’impresa agricola è impresa commerciale
“Soprattutto non tiene conto di quella che è stata l’evoluzione dell’attività agricola sia attraverso la legge 9 maggio 1975, n. 153 ‘Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura’ secondo la quale (art. 12) “la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale” sia attraverso l’adeguamento di tale attività alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento, così che l’imprenditore agricolo può essere anche una società, sia di persone che di capitali, oltre che cooperative; in questo caso l’impresa agricola resta comunque un’impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2135 cod. civ. otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 cod. civ.) né obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 cod. civ.); ed infatti con il d.lgs. 20 marzo 2004, n. 99 è stata prevista, all’art. 2, espressamente la ‘società agricola’, che deve svolgere le attività previste per il singolo imprenditore e, sebbene non sia vincolata a qualche forma societaria, deve rispettare alcuni canoni come ad esempio l’espressa qualifica nella ragione sociale o denominazione; tale tipo di società può essere costituita nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperativa e deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;ed allora, interpretata la disposizione di cui al citato art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 in un senso più aderente alla realtà attuale, non può che intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di impresa agricola”.
Sì alle deroghe per chi in part time
Affermano i giudici che sono fatte salve le deroghe Con riguardo ai rapporti di lavoro del personale in part-time c.d. ridotto (ossia con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno); ciò detto, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un’attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all’ufficio pubblico rivestito implicante un’attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a”.
Va garantita l’esclusività del pubblico dipendente
La ratio del divieto che, come detto, permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, “è, infatti, da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost. con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa “alle dipendenze” – in senso lato – delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017); se il criterio guida è, dunque, l’interferenza sull’attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta fa indubbiamente presumere”.