Si può bocciare con una sola insufficienza alle superiori? Per il Tar bisogna prendere in considerazione il recupero globale delle insufficienze. Ecco cosa significa

La ricorrente, una studentessa, ha impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva, espresso dal Consiglio della Classe, oltre agli atti successivi in cui il giudizio è stato trasfuso. La stessa, dopo aver ricostruito i vari voti riportati, ha specificato che nel corso del secondo quadrimestre ha migliorato il rendimento scolastico in tutte le materie, ad eccezione di una materia in cui ha riportato al termine del secondo quadrimestre un solo debito formativo, rappresentando, in conclusione, la mancata organizzazione, da parte dell’istituto scolastico, di corsi integrativi di recupero. Si pronuncia, accogliendo il ricorso, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con sentenza del 3/10/22 n°. 01295/2022.
Si devono valutare le capacità complessive di recupero dello studente
Il TAR pugliese riscontra che la non ammissione alla classe successiva è inficiata da profili di irragionevolezza e carente motivazione in ragione della mancata considerazione delle capacità complessive di recupero dell’allieva. Specificando che è emerso che, nel passaggio dal primo trimestre al pentamestre finale la ricorrente ha recuperato tutte le insufficienze, con la sola eccezione di una materia per la quale aveva riportato il debito. Recuperando con profitto alcune insufficienze, maturando una media complessiva di 6,54. Afferma il TAR, che la circostanza di avere colmato il gap formativo in alcune materie di insegnamento, in aggiunta al fatto di avere riportato voti superiori alla sufficienza in altri ambiti di apprendimento costituiscono elementi di favorevole valutazione complessiva dell’impegno e dell’interesse mostrati durante l’anno scolastico.
Non si può bocciare uno studente per una sola insufficienza
“I ricordati elementi di valutazione non sono stati adeguatamente presi in considerazione dagli organi collegiali che hanno espresso il giudizio finale; a fronte di una sola insufficienza la motivazione della mancata ammissione alla classe successiva, racchiusa nella formula lapidaria “non promosso dopo recupero carenze” non ha consentito alla discente di comprendere le ragioni dell’insuccesso scolastico; -risulta, pertanto, disatteso l’obbligo di motivazione, disciplinato dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; -siffatto obbligo può ritenersi soddisfatto solo attraverso un analitico giudizio delle ragioni che impediscono ad alunno con media pari a 6,54 in tutte le materie di insegnamento, e con unica insufficienza, di non poter accedere adeguatamente alla classe successiva”.