Si possono non nominare i docenti tutor e orientatori se il collegio docenti delibera contrariamente?

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Un’interessante sentenza del TAR Lazio del 20 agosto interviene su un contenzioso promosso da un sindacato operante nella scuola e alcuni docenti sulla questione del docente tutor e orientatore di cui al DM 328 del 2022.

Il fatto

Secondo parte ricorrente, in base alla normativa sussistente, si desumerebbe in maniera chiara la “rilevanza” della decisione assunta dagli organi collegiali rispetto all’attività di formazione che dovrebbe essere delegata a tutor e orientatore. Il ricorso espone che il Dirigente scolastico convocava il Collegio dei docenti inserendo come ordine del giorno, tra le altre, anche le “linee guida docente tutor/orientatore e Piattaforma Unica”. In occasione della suddetta convocazione, la Commissione competente a progettare, sviluppare e aggiornare il piano educativo che definisce l’identità culturale e formativa della scuola per un triennio (Commissione PTOF) aveva predisposto due proposte da sottoporre alla votazione collegiale.

Uno dei testi conteneva l’integrazione al PTOF con le disposizioni sull’orientamento, mentre l’altro, denominato “Mozione del Collegio docenti”, argomentava e motivava il rifiuto di utilizzare docenti tutor e orientatore nell’istituto scolastico. Nel corso della predetta riunione il Dirigente scolastico proponeva la votazione a favore o contro le linee guida da lui proposte, così come articolate in slide, che tuttavia non includevano la richiesta al Collegio dei docenti di individuare il numero dei docenti tutor da nominare ed il numero degli studenti da assegnare a ciascuno di essi, la votazione si concludeva con 97 voti contrari, 23 a favore e 7 astenuti. Successivamente il Collegio dei docenti veniva nuovamente riconvocato e al punto 4 dell’ordine del giorno recava “Proposte Linee Guida per l’orientamento (DM 328/22) da inserire nell’aggiornamento PTOF 2022-25 per l’a.s. 23/24”. In tale occasione la vicepresidenza dell’istituto scolastico inviava via mail a tutti i componenti del Collegio dei docenti due proposte tra loro alternative: la prima elaborata dalla Commissione PTOF che prevedeva la nomina di tutor e orientatore e la seconda che invece ne prescindeva.

La votazione del Collegio dei docenti sulle due proposte ha visto prevalere la seconda (che prevedeva un percorso di orientamento di almeno 30 ore per ogni anno scolastico in tutte le classi degli anni di corso previste dalla norma attraverso moduli svolti in orario curriculare senza l’ausilio di docenti tutor e orientatore) con la maggioranza di 83 voti contro i 34 voti per la seconda proposta e 11 astenuti. A questo punto, nonostante la contrarietà manifestata rispetto alla nomina dei tutor da parte del Collegio dei docenti, il DS, con la determinazione qui impugnata e ora in commento, decretava la nomina di n. 1 docente orientatore e n. 15 docenti tutor. In sostanza, quindi, parte ricorrente domanda che non siano nominati tutor e docente orientatore.

Non nominare il docente tutor e orientatore è contro la legge. Il DS ha il dovere di provvedere alla nomina anche in caso di voto contrario del Collegio

Il Tar del Lazio afferma che “si tratta però di una pretesa contra legem, in quanto, come si ricorda nello stesso ricorso, la nomina dei docenti tutor e del docente orientatore è prevista normativamente ex art. 3 del D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, s.m.i., e punto 8.3. nonché punto 10.2 delle Linee guida per l’orientamento (adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328) che attuano la menzionata normativa anche al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR in tema di potenziamento dell’orientamento”.

Inoltre, osserva il TAR del Lazio, l’allegato B del D.M. 22 dicembre 2022 n. 328 prevede al punto 1 rubricato “docente tutor e docente orientatore” che: “A conclusione dell’attività di formazione, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, il dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche procede alla nomina dei docenti tutor (con la contestuale assegnazione del raggruppamento degli studenti individuato a livello di singola scuola) e del docente orientatore per l’anno scolastico 2023/2024 tra i docenti che abbiano positivamente concluso la formazione propedeutica”. La nomina dei docenti tutor e del docente orientatore è dunque di competenza del Dirigente scolastico, il riferimento al “rispetto delle prerogative degli organi collegiali” non può certo avere il significato di consentire ai menzionati organi collegiali di indurre il Dirigente scolastico ad omettere l’esercizio del suo potere/dovere di nomina ed in tale modo impedire l’istituzione di un organismo che le norme menzionate dalla stessa parte ricorrente impongono che sia costituito e che garantisca un servizio a famiglie e alunni.

Non sussiste alcuna competenza esclusiva del Collegio dei docenti

Infatti, da un lato, il riferimento alle “istituzioni scolastiche”, precisano sempre i giudici, è troppo generico per fondare una competenza esclusiva del Collegio dei docenti, dall’altro lato, il menzionato organo ha avuto la possibilità di esprimersi su tale punto ma non ha ritenuto di deliberare in merito, anzi, come si afferma nello stesso ricorso, il Collegio dei docenti ha espresso sempre un parere radicalmente contrario alle nomine di cui agli atti impugnati, nonostante le stesse siano previste, come già ricordato, in forza di una legge e di atti amministrativi applicativi rimasti incontestati.

Vale altresì notare che le scelte del Dirigente scolastico in ordine al numero di tutor ed al numero di studenti da associare ad ogni tutor non sono state oggetto di censure in concreto con il ricorso, sicché le scelte del dirigente scolastico sono rimaste incontestate nei loro profili sostanziali. Quanto alla competenza del Collegio dei docenti in ordine alla progettazione dei percorsi di orientamento, da inserire all’interno del curricolo della scuola e da esplicitare nel PTOF in fase di aggiornamento annuale del documento, essa non è intaccata dalle nomine di cui agli atti impugnati e può liberamente esplicarsi, ovviamente tenendo presente l’avvenuta individuazione dei tutor e del docente orientatore, di cui può evidenziare funzioni e compiti, nel rispetto delle leggi e del principio di leale collaborazione, che sono incompatibili con la radicale opposizione manifestata nei comportamenti procedimentali e nel ricorso.

Inoltre, la eventuale mancata considerazione nel PTOF delle figure incaricate specificamente (pur se non in via esclusiva), con il provvedimento impugnato, dell’attività di orientamento espone gli organi competenti a responsabilità civile, penale e contabile, anche in considerazione della necessità di raggiungere gli obiettivi del PNRR in tema di potenziamento dell’orientamento.In conclusione, è infondata la doglianza in ordine al mancato rispetto delle Linee guida per l’orientamento (adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328) da parte dell’atto impugnato.

SENTENZA

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