Sì alla monetizzazione delle ferie, se il datore di lavoro non fornisce prova di averne chiesto la fruizione

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L’ Ordinanza n. 29113 del 6/10/2022 della Cassazione tratta un contenzioso afferente all’Impiego pubblico in relazione alla questione della monetizzazione delle ferie non godute e relativo onere della prova di richiesta di esercizio delle stesse.

La questione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un dirigente cassando la sentenza impugnata, ciò perchè i giudici del grado precedente avevano preso in considerazione solamente i comportamenti reputati come inerti del lavoratore, senza però esaminare i comportamenti datoriali. La questione interessa la perdita del diritto alle ferie con la corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, che ha determinato negli anni diversi contenziosi ma che ha oramai visto affermarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte che qui si richiama.

Il diritto alle ferie retribuite è irrinunciabile

La S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022). Dunque se il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di poter fruire delle ferie, se queste non gli sono state richieste, sia formalmente che informalmente, ha diritto alla monetizzazione nei casi previsti dalla normativa.

Quando può realizzarsi la perdita della monetizzazione delle ferie?

I giudici affermano che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022); tutto ciò rende manifesta l’erroneità dell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.

Legittima la monetizzazione delle ferie in caso di mancato godimento, non vanno monetizzate se il lavoratore poteva invece fruirne

Ricordiamo, sul punto, anche un passaggio di un pronunciamento del Consiglio di Stato  in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute  ed il diritto al compenso sostitutivo delle ferie.  I giudici ribadiscono che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

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