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Servizio sul sostegno nella scuola di titolarità in seguito a trasferimento su posto comune: non può essere valutato nel calcolo del punteggio di continuità

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Il trasferimento da sostegno a posto comune nela scuola di titolarità interrompe la continuità e fa perdere il punteggio maturato

Una lettrice ci scrive:

In passato (a.s. 2008/09 – 2010/11) ho svolto un triennio continuativo di Sostegno nella scuola di attuale titolarità, poi interrotto dal servizio su posto comune in altra scuola dello stesso comune (biennio 2011/12 – 2012/13), ed infine (dal 2013/14 ad oggi) sono tornata su posto comune nella scuola dove avevo svolto il sostegno (ovvero nella scuola di attuale titolarità).
Vorrei sapere se nella valutazione del servizio posso far valere al punto C della “tabella perl’individuazione dei docenti  ” il triennio nel sostegno (“per precedente incarico triennale nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno” punti 12) e quindi aggiungere poi gli 11 anni di servizio continuativo su materia, suddividendoli in 2 anni da 5 punti ciascuno e 9 da 6 punti ciascuno. So che tra il triennio di sostegno e gli undici anni continuativi c’è interruzione di continuità, ma da nessuna parte trovo indicato che il “precedente incarico triennale nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno” e gli
ulteriori anni nella scuola di attuale titolarità debbano essere svolti senza soluzione di continuità.
In ogni caso, se non posso far valere quel punteggio, chiedo come valutare la continuità nel comune: devo farmi contare solo i due punti svolti su posto comune nell’altra scuola, o posso optare per i 3 punti del periodo del sostegno?

La valutazione del punteggio di continuità può essere fatta esclusivamente per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

Quando si interrompe la continuità

La continuità di servizio, con conseguente perdita del punteggio maturato nella scuola di titolarità, si interrompe nei seguenti casi:
1- mobilità volontaria
2- assegnazione provvisoria

Nel caso di mobilità volontaria un eventuale trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a materia e viceversa) nella stessa scuola di titolarità o un passaggio di cattedra sempre nella scuola di titolarità, interrompe la continuità e il docente che ottiene tale movimento perde, quindi, il punteggio di continuità maturato anche se la scuola di titolarità non è cambiata.

Questo in sintonia con quanto previsto nella nota 5 della tabella di valutazione, dove viene esplicitato quanto segue:
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio previsto dalla presente voce, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità.”

Punteggio di continuità nel comune

Per la graduatoria interna di istituto oltre alla continuità nella scuola di titolarità si può valutare anche la continuità nel comune di titolarità, come prevede la nota 5bis:
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità [….]”

Per la valutazione di questo punteggio il servizio deve essere prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado, il servizio deve essere prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Calcolo del punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto

Nella succitata nota 5bis si chiarisce il punteggio spettante, nella graduatoria interna di istituto, per la continuità nella scuola (lettera C) e quello spettante per la continuità nel comune (lettera C0).

Per la continuità nella scuola sivalutano 5 punti entro il quinquennio e 6 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per la continuità nel comune, per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità si valuta 1 punto.

Il servizio deve essere prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado, il servizio deve essere prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Anche in questo caso il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Non si valuta l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda e, importante precisazione, il punteggio di cui alla lettera C0) (continuità nel comune) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C) (continuità nella scuola)

Conclusioni

La nostra lettrice titolare sul sostegno negli anni scolastici 2008/09-2009/10-2010/11 si è poi trasferita su posto comune dove è attualmente titolare.

Il punteggio di continuità potrà, quindi, valutarlo per il servizio continuativo svolto su posto comune nella scuola di titolarità a decorrere dall’anno scolastico 2013/14. Potrà valutare perciò 11 anni di continuità nella scuola dove è attuamente titolare su posto comune.

Per la graduatoria interna, inoltre, potrà fa valere la continuità nel comune per i precedenti anni scolastici, sempre continuativi, nei quali ha prestato servizio in altra scuola del comune di titolarità, sempre su posto comune, quindi per gli anni scolastici 2011/12 – 2012/13

Alla docente spetterà, quindi, nella graduatoria interna di istituto il seguente punteggio di continuità:
continuità nella scuola (11 anni)
5×5=25 punti + 6×6= 36 punti = per un totale di 61 punti
continuità nel comune
2×1= 2 punti
Totale complessivo 61+2=63 punti

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