Servizio pre-ruolo, vale anche per i docenti non di ruolo: vige il principio di non discriminazione. Corte di Cassazione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza 12.11.2020, n. 25613) ha confermato le statuizioni della Corte di Lussemburgo, secondo cui vanno disapplicate quelle clausole dei contratti collettivi nazionali compatto scuola, che escludono il riconoscimento della anzianità di servizio, previsto per gli assunti a tempo indeterminato in base ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità, in favore del personale docente ed educativo non di ruolo.
La condanna del MIUR alle differenze retributive in favore del personale non di ruolo
Il MIUR, nei primi due gradi di giudizio, era stato condannato a corrispondere ad alcuni docenti e collaboratori amministrativi, le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo e nei limiti della prescrizione di cinque anni. La Corte d’appello si era attenuta al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE, che impone la disapplicazione del diritto nazionale.
Docenti di ruolo e non: vale il principio di non discriminazione
Contro tale decisione il MIUR ha proposto ricorso per cassazione, la quale tuttavia ha confermato le ragioni del personale scolastico. Secondo i giudici romani, nel ricorso il MIUR confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, col divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, poiché:
• il principio non discriminazione è teso a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”,
• il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine è volto a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.
Al lavoratore a tempo determinato non possono essere riservate “condizioni di impiego” meno favorevoli di quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”
L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015).
Le maggiorazioni retributive relative all’anzianità di servizio
La Corte Europea ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
L’interpretazione del giudice europeo è vincolante per il giudice nazionale
L’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, e valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, indicando il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia verso tutti nell’ambito dell’Unione.
I contratti del comparto scuola che escludono il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai docenti non di ruolo devono essere disapplicati
Correttamente, quindi, la Corte d’Appello aveva richiamato le statuizioni della Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il compatto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali per il personale docente ed educativo non di ruolo era escluso il riconoscimento della anzianità di servizio, previsto per gli assunti a tempo indeterminato in base ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.