Ricostruzione carriera, aumenti stipendiali e servizio pre-ruolo nelle paritarie: va riconosciuto?

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L’ordinanza in commento della Cassazione riguarda il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie dalla lavoratrice Si tratta dell’ordinanza della Cassazione.Civile Ord. Num. 6514/2024.

Il fatto

Il Ministero lamentava la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, degli artt. 485, 489, 490 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001, della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016 e della legge n. 62 del 2000. Parte ricorrente deduceva che la corte territoriale, nel grado precedente, nel dare ragione alla docente, avrebbe confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l’immissione in ruolo con la diversa questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore a tempo determinato. Inoltre, avrebbe errato nel riconoscere in favore della dipendente il periodo d’insegnamento pre-ruolo presso le scuole paritarie. Per la Cassazione il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

La validità del servizio pre-ruolo e la scuola paritaria

Osserva la Cassazione che la Corte d’appello, nel caso in commento, si è occupata della sola “questione relativa alla validità del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità”, essendo questo il profilo oggetto del gravame del MIUR. Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del detto servizio pre-ruolo (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023 e Cass., Sez. L, n. 7583 dell’8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.).

In particolare, continua la Cassazione, deve ritenersi che il legislatore, con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.

Dunque, continua ad affermarsi l’orientamento che non vuole per i detti motivi l’equiparazione del rapporto di lavoro che vi è tra la scuola pubblica e quella paritaria.

Le Conclusioni

La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla docente concernente il riconoscimento del servizio pre-ruolo da lei prestato nelle scuole paritarie, ciò per quanto riguarda l’oggetto della sentenza ora in commento.

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