Servizio nelle paritarie per la ricostruzione di carriera: la giurisprudenza al momento dice no al riconoscimento

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La Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, con Ordinanza del 28-03-2022, n. 9951, affronta il contenzioso di alcuni docenti proposto con lo scopo di vedersi riconoscere nella ricostruzione della loro carriera scolastica a fini giuridici ed economici, anche i periodi di lavoro svolto presso le scuole paritarie. La Cassazione, ribadisce che vi è un mero allineamento tra la giurisprudenza tanto ordinaria, quanto amministrativa, nell’affermare il no a tale riconoscimento.

Non si può riconoscere il servizio svolto nelle paritarie ai fini della ricostruzione di carriera
La Cassazione ha già ritenuto che “ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonchè della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass. n. 32386 del 2019, Cass. n. 33137 del 2019; Cass. n. 33134 del 2019, nonchè, poi Cass. n. 25226 del 2020).

Il legislatore ha voluto garantire trattamento equipollente solo agli studenti non ai docenti
Rilevano i giudici che il legislatore se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego, perchè già le diverse modalità di assunzione rendono evidente la non omogeneità dello status.

Non è invocabile il principio di discriminazione
Questa diversità, riscontrabile anche con i rapporti instaurati dalle scuole pareggiate (si rinvia al punto 10 della sentenza n. 32386/2019), esclude che le ricorrenti possano utilmente invocare in questa sede il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Dir. n. 1999/70/CE, perchè “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili” e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione.

Anche la giurisprudenza amministrativa è negativa
Alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altro contesto (riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territoriale), dopo avere evidenziato la diversità di status fra i docenti della scuola statale, della scuola paritaria e di quella pareggiata, ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, e il D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020); infine, afferma la Cassazione, a completamento del quadro interpretativo e giurisprudenziale, Corte Costituzionale 180/2021, prendendo in considerazione anche l’orientamento di questa S.C. e della giurisprudenza amministrativa sopra citati, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 cit., sollevata in riferimento all’art. 3 della Cost., affrontando il tema anche rispetto alle scuola pareggiate e esaminando altresì, nel contesto della pronuncia, la rilevanza, rispetto all’assetto giuridico della vicenda, di quanto previsto dall’art. 33 Cost., e tanto basta per apprezzare come manifestamente infondata la proposizione in questo giudizio di analoga questione da parte della ricorrente Pa.

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