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Servizio militare o civile sostitutivo, quando è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera

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Le richieste di ricostruzione carriera sono state presentate entro il 31 dicembre. Tramite istanzeonline, le domande sono state inoltrate al Dirigente scolastico che successivamente provvederà all’emissione del decreto di ricostruzione quindi la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato, dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Alcuni lavoratori del settore scolastico hanno svolto il servizio militare o civile sostitutivo. Cosa dice la normativa in proposito? È possibile conteggiare tale periodo ai fini della ricostruzione carriera per il corretto inquadramento del dipendente nella rispettiva fascia stipendiale?

È un’istanza presentata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova, che consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di attuale appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza. Tra poco chiariremo come anche il servizio militare o civile sostitutivo possa rientrare tra i servizi validi prestati.

Anno di prova

  • 180 giorni di effettivo servizio per il personale docente;
  • due mesi per il personale ATA appartenente all’Area A;
  • quattro mesi per i restanti profili.

Dove e quando si presenta l’istanza – Bisogna affrettarsi, restano pochi giorni – Compilare ed inoltrare la Dichiarazione dei servizi insieme alla specifica domanda di ricostruzione carriera

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli incrementi stipendiali. La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.

La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.

Quindi la compilazione dell’istanza “Ricostruzione carriera” per essere convalidata deve essere accompagnata alla “Dichiarazione dei servizi” prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo.

All’interno della dichiarazione dei servizi è presente tale dicitura:

Di avere prestato il servizio militare o il servizio sostitutivo del servizio militare (servizio civile) dal ____/_____/______ al _____/_______”.

Cosa dice la Legge. È valutabile ai fini della ricostruzione carriera, il servizio militare o il sostitutivo servizio civile?

La fonte normativa principale è l’articolo 20 della Legge n. 958/1986 – Riconoscimento del servizio militare:

“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.”

Successivamente fu emanata una circolare ministeriale – C.M. n. 29 del 3/1/1996 – tramite la quale sono stati disposti chiarimenti in merito all’applicazione del medesimo articolo. Nella medesima è specificato che il servizio militare di leva è valutabile ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla data d’immissione in ruolo a prescindere:

  • che sia stato prestato in costanza di rapporto d’impiego;
  • se in corso di prestazione o
  • prestato successivamente alla data del 30/01/1987.

Se, invece, il servizio militare di leva è stato prestato prima del 30/01/1987 è valutabile, ma ad una condizione:

  • se prestato in costanza di rapporto d’impiego.

Costanza di rapporto d’impiego – Che significa

Cosa significa:

“Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina”?

Molto semplice. Un docente che ha stipulato un contratto a tempo determinato/indeterminato presso un’istituzione scolastica e nel frattempo durante il medesimo anno ha avuto l’obbligo di partire per il servizio militare di leva, allora ha prestato quest’ultimo in costanza di nomina o in costanza di rapporto d’impiego.

Anche il servizio civile, sostitutivo di quello militare, è valido

Decreto legislativo n. 297/1994, sezione IV Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, art. 485 comma 7:

“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

Come si evince, la norma non fa alcun richiamo al servizio civile, volontario, non sostitutivo di quello militare.

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