Servizio militare, da valutare nelle graduatorie? Non ci può essere discriminazione tra docenti ed ATA. Sentenza

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L’appellante aspirante all’inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, ha agito per il riconoscimento del servizio militare di leva in sede di aggiornamento delle graduatorie . Si pronuncia favorevolmente il Consiglio di Stato con sentenza del l 23/08/2022 N. 07383/2022.

L’atto contestato
Il decreto ministeriale è stato impugnato per la parte di interesse, e cioè laddove il punteggio per il servizio militare di leva – 6 punti per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni – è stato previsto alla sola ipotesi in cui questo sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego.

La norma
La tesi sostenuta nell’appello, ora sintetizzata, è fondata e sulla base delle disposizioni di legge in esso richiamate e precisamente:
– sull’art. 62 della l. 11 luglio 1980, n. 312 (‘Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato’), secondo cui “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”);
– sull’art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che a fini di carriera «il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»;
– sul sopra citato art. 2050 del codice dell’ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che «(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».

Anche per gli ATA va riconosciuto il servizio militare in sede di graduatoria
Seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell’ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest’ultimo. Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all’interno del testo normativo recante l’ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l’assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Va riconosciuto vantaggio compensativo a chi adempie il dovere di servire la Patria
Come si deduce nell’appello, entrambe le disposizioni trovano fondamento nell’art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l’obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il «suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

Il vantaggio compensativo e la pendenza del rapporto di lavoro
Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell’art. 2050 dell’ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l’espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito.
Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro».

Non ci può essere pregiudizio per chi il lavoro deve ottenerlo o vi rinuncia a causa del servizio militare
Se in questo caso si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate.  Deve infine aggiungersi al riguardo, conclude il Consiglio di Stato, che nel senso ora esposto si è espressa questa Sezione, nel recente precedente costituito dalla sentenza 10 marzo 2022, n. 1720, che in accoglimento dell’appello di altri ricorrenti in via collettiva contro la stessa sentenza impugnata nel presente giudizio ha affermato principi in linea con quelli sopra espressi.

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Pubblicato in ATA

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