Servizi docenza in paritarie e statali pari son: a dirlo il Tar in una importante sentenza

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La sentenza in commento del TAR del Lazio N. 13877/2022 del 27/10/22 tratta un ricorso con il quale il ricorrente chiedeva l’annullamento del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, in particolare dell’Allegato “A  dove  si precisa che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà”. Il TAR respinge il ricorso come da orientamento pregresso (si veda da ultimo sentenza n. 11913 del 19 settembre 2022, nonché Cons. Stato n. 3232 del 2022).

Il contesto normativo
I giudici per risolvere questo contenzioso guardano ai precedenti che hanno interessato il settore dei docenti, applicando in via analogica i principi di diritto che è bene richiamare.

Il decreto legge n. 255 del 2001, convertito in l. 20 agosto 2001 n. 333, all’articolo 2, comma 2, prevede espressamente che: “nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l’inserimento per la prima volta è graduato, nell’ambito del proprio scaglione in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (…) I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62) sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

La lettura della disposizione è chiara, per i giudici, nel riferire la sua portata applicativa unicamente alle graduatorie permanenti ivi disciplinate e a una specifica categoria di soggetti, rivestendo pertanto carattere eccezionale tale per cui deve ritenersi di stretta interpretazione e dunque tutt’altro che fondativa –come sostengono i ricorrenti- di un principio di pari-ordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari.

Sul punto si rinvia alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui la disposizione è insuscettibile di essere applicata “estensivamente o analogicamente” (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906; decisione 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, decisioni 22 giugno 2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, decisione 9 maggio 2002, n. 2517.

Nessun automatismo tra la parificazione nel servizio prestato nelle paritarie e statali

In ordine alla equiparabilità tra attività svolta presso istituzioni pubbliche e private, precisa il TAR laziale che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di escludere “l’assoluta automatica parificazione tra il servizio prestato presso le scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali, specie in riferimento all’applicazione di specifici istituti che regolano il rapporto di lavoro degli insegnanti” (Cons. St., sez. VI, nn. 2717/2020 e 4770/2020).

In ogni caso, specificano i giudici, non appare irragionevole e illogico e quindi lesivo del principio di uguaglianza che il punteggio in questione non sia calcolato in relazione a coloro che hanno prestato servizio presso enti non statali, essendo le modalità di selezione dei docenti nei citati enti fondato su criteri non concorsuali con la conseguente sussistenza di una differenza tra le funzioni svolte presso l’uno e l’altro istituto.

Occorre considerare sul punto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con riferimento alle procedure concorsuali, ha costantemente ritenuto legittima la differenziazione tra attività svolta presso scuole paritarie e statali ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale. Analoghe conclusioni possono trarsi anche con riferimento al punteggio, giustificando la relativa ratio con riferimento alle procedure selettive previste in un caso e nell’altro nonché con riferimento alla diversa disciplina e regolamentazione che caratterizza il corpo amministrativo e docente in un caso e nell’altro.

In particolare, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha già espresso parere avverso l’esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ritenendo che l’esclusione in parola non violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (si tratta, in particolare, del citato parere 24 giugno 2021, n. 1089).

Questo indirizzo esegetico è stato confermato con il successivo parere n. 451 del 2021, che ha affrontato il rapporto fra il servizio prestato presso le scuole paritarie e quello svolto presso le scuole statali. In termini analoghi, anche Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 6797 del 2020. Concludendo, pertanto, che in considerazione di tutto quanto sopra riportato non può ritenersi configurabile la piena equiparazione del servizio prestato presso istituti paritari a quello reso presso scuole statali.

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