Serve la formazione per la somministrazione di farmaci a scuola: in allegato la dichiarazione di disponibilità di docenti e ATA
Che la tutela della salute e del benessere di bambini/ragazzi che, in relazione a patologie acute e croniche che richiedono interventi nel corso dell’orario scolastico, è una priorità di sistema per entrambe le parti, che richiede il raccordo tra i diversi attori coinvolti al fine di garantire un appropriato percorso di gestione degli interventi nel contesto scolastico. Un accordo che passa anche attraverso, laddove esiste, come nella Regione Lombardia, attraverso un accordo ben articolato e definito con gli enti locali e la regione (Nota n. 19593 del 13-09-2017).
La normativa
- D.P.R n.275 del 8 Marzo 1999 concernente il regolamento per l’autonoma scolastica
- D.M. n.388 del 15 luglio 2003 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
- Piano sulla malattia diabetica approvato in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012 (importante a tal riguardo leggere la Circolare di Regione Lombardia n. 30/San del 12/07/2005 avente ad oggetto “Linee guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico” )
- Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 (approvato il 16 ottobre 2014)
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità e successive modifiche
- D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Le Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute aventi ad oggetto “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”
Considerazioni sulla somministrazione dei farmaci a scuola
La “somministrazione farmaci a scuola” è regolata mediante accordi di collaborazione a valenza locale stipulati negli anni da Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Uffici Scolastici Territoriali; c’è, però, la necessità di garantire un approccio omogeneo alla gestione degli interventi su tutto il territorio, in primis nazionale e, poi, in ciascuna realtà, regionale. Ecco l’importanza di un protocollo quadro, aggiornato ed efficace, a livello di ciascuna regione, nell’alveo dell’Accordo Quadro nazionale, finalizzato a regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche con riferimento a tutti gli alunni – studenti che necessitano di somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico.
Perché un “Protocollo per la somministrazione di farmaci a scuola”?
Il protocollo regionale che ciascuna regione dovrebbe avere e diffondere in maniera capillare nelle scuole (che di contro dovrebbero tenerne conto per ogni tipologia di azione) è finalizzato a regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche, con riferimento alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, al fine di garantire a tutti gli alunni che necessitano di somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico di ricevere una appropriata assistenza, evitare incongrue somministrazioni di farmaci, sostenere al contempo, là dove ve ne sono le condizioni, il percorso di empowerment individuale nella gestione della propria patologia. Nell’ambito degli obiettivi perseguiti dal Protocollo (il riferimento, naturalmente, va a quello regionale che, nel caso di specie, stiamo prendendo come esempio di eccellente normativa) le Associazioni di Pazienti rappresentano una risorsa nello sviluppo di empowerment e capacity building mediante la partecipazione al processo di sensibilizzazione – informazione a livello regionale e locale.
Le diverse situazioni relative alla somministrazione dei farmaci
La somministrazione di farmaci a scuola, oggetto del presente protocollo, è riferita alle seguenti situazioni:
- Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
- Somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.
A chi è riservata la somministrazione dei farmaci: la situazione diabetica rientra tra queste fattispecie
La somministrazione di farmaci a scuola – evidenzia il Protocollo Regionale della Lombardia – è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute. Anche in relazione alla patologia diabetica si richiama quanto definito Piano sulla malattia diabetica approvato in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012. In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell’emergenza 112.
L’organizzazione della somministrazione dei farmaci
La somministrazione di farmaci a scuola è organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l’istituto scolastico, perviene alla definizione di specifico percorso individuale d’intervento. In ogni situazione individuale nelle quali si riscontrano elementi di criticità il percorso individuale è oggetto di esame anche tramite il coinvolgimento di ATS/ASST/ASP territorialmente competenti con l’eventuale apporto di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti, con l’intento di ricercare le modalità di gestione più appropriate. Condizione necessaria alla somministrazione di farmaci a scuola è la presenza di certificazione attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente necessita. Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione che tale somministrazione non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica. La prima somministrazione del farmaco non deve avvenire in ambiente scolastico ad eccezione di specifiche situazioni.