Sentenza su valutabilità nelle Graduatorie per servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina
red – Il Tar Lazio annulla il DM n. 42 dell’ 8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 3, comma 5, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina e le graduatorie ad esaurimento di III fascia della provincia di Roma classi di concorso A029 e A030 per i ricorrenti.
red – Il Tar Lazio annulla il DM n. 42 dell’ 8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 3, comma 5, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina e le graduatorie ad esaurimento di III fascia della provincia di Roma classi di concorso A029 e A030 per i ricorrenti.
Le motivazioni del Tribunale
"Considerato che, in situazione analoga a quella all’esame, questo Tribunale ha statuito – con sentenza della Sezione III -quater dell’8 luglio 2008, n. 6421, puntualmente richiamata in ricorso – che il servizio militare di leva è valutabile anche non in costanza di nomina, purché sia stato prestato successivamente al conseguimento del titolo;
Considerato che tale approdo interpretativo ha trovato conferma nei giudizi cautelari celebrati presso il giudice d’appello (cfr. , tra le tante, CdS, VI, ordd.zze nn. 4030 e 4031del 2009);
Considerato, alla stregua del menzionato orientamento giurisprudenziale dal quale non si ha motivo di deflettere, che il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va disposto l’annullamento della disposizione regolamentare impugnata e la conseguente rettifica delle graduatorie con attribuzione al ricorrente del punteggio rivendicato con la presente impugnativa"
La sentenza è tratta da www.dirittoscolastico.it