Sentenza, graduatorie provinciali e d’istituto: i 36 mesi di servizio e 24 CFU non consentono accesso a seconda fascia

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La III Sezione Bis del Tar Lazio (Sentenza del 02 ottobre 2020, n. 10062) ha ribadito la legittimità dell’ordinanza Miur 10 luglio 2020, n. 60, recante procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze, relativamente alle graduatorie sui posti comuni per la scuola secondaria di I e II grado, distinte per classi di concorso, ed anche nella parte in cui non consente la presentazione delle istanze in modalità diverse da quelle telematiche.

L’impugnazione

Una donna ha impugnato al Tar Lazio l’ordinanza n. 60 del 10.07.2020, come anche il D.M. 858 del 21.07.2020, nella parte in cui non viene consentito ai docenti in possesso di 36 mesi di servizio sulla scuola statale e paritaria di accedere alla prima fascia delle Graduatorie Gps e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto. La ricorrente, asserendo l’illegittimità dei provvedimenti, ha rivendicato il diritto ad essere inserita nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS per le specifiche classi di concorso indicate nella domanda dalla lei stessa formulata.

Il titolo di abilitazione all’insegnamento

Nel rigettare le doglianze, il collegio ha richiamato la sentenza n. 9914 del 2020 dove, lo stesso giudice amministrativo, aveva esaminato le questioni, in tale sede sollevate, in riferimento all’Ordinanza n. 60 che, all’art. 3, comma 6, statuisce che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”. Per l’iscrizione alla prima fascia delle graduatorie, pertanto, è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, mentre il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività, non è ritenuto equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento (si veda anche Consiglio di Stato n. 2264 del 2018).

La mancata previsione dei percorsi abilitanti

Per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti, il collegio ha ritenuto che l’eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l’abilitazione, né si traduca nell’irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività.

L’abilitazione come requisito imprescindibile

L’abilitazione costituisce, in definitiva, un requisito per l’iscrizione, cui segue lo svolgimento dell’attività didattica. Infine, è stato precisato che l’ordinamento giuridico ha individuato altri strumenti, come il silenzio inadempimento ed il risarcimento del danno, per tutelare la situazione giuridica soggettiva della ricorrente.

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