Secondo lavoro con contratto CO.CO.CO? Ecco quando è possibile per chi è di ruolo o precario

L’art. 53 del D.lgs. 165/2001 stabilisce il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, vietando ai dipendenti di svolgere attività lavorative extraistituzionali non autorizzate. La norma non fa distinzioni tra personale a tempo indeterminato e determinato.
Eccezioni per il personale part-time
Una deroga è prevista per i dipendenti con contratto part-time o con spezzone orario inferiore al 50% dell’orario completo. In questi casi, è consentito svolgere altre attività lavorative, subordinatamente previa autorizzazione del Dirigente e assenza di conflitto di interesse.
Incompatibilità per collaborazioni continuative (Co.co.co.)
Anche le collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) e i contratti a progetto sono da considerarsi incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico.
Per il personale scolastico, incarichi Co.co.co. sono consentiti solo in caso di contratto part-time o spezzone orario non superiore al 50%, purché non si configuri un conflitto di interessi e sia rispettato il principio di temporaneità.
Sanzioni e responsabilità
La violazione delle norme sull’incompatibilità comporta sanzioni disciplinari, oltre all’obbligo di restituzione dei compensi percepiti in modo irregolare. Tali misure tutelano i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.