Secondaria II grado e passaggi tra indirizzi di studio in corso d’anno, Fedeli: necessaria regolamentazione

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E’ da poco terminato l’intervento della Ministra Fedeli alla Camera, in cui si è svolto un question time, nel corso del quale la titolare del Miur è stata chiamata a risponder, oltre che sui temi legati alla mobilità del personale docente, anche sulla problematica relativa ai trasferimenti degli studenti della scuola secondaria di II grado da un indirizzo di studi ad un altro nel corso dell’anno scolastico.

La normativa vigente prevede che i suddetti passaggi possano effettuarsi in seguito al superamento degli esami integrativi e /o di idoneità, quindi all’inizio dell’anno scolastico, diversamente da quanto accade per i passaggi da un istituto all’altro, ma sempre nell’ambito dello stesso indirizzo di studio.

L’interrogante ha evidenziato che gli ostacoli posti ai suddetti trasferimenti non aiutano la lotta contra la dispersione scolastica, anzi la incrementano.

La Fedeli, nella sua risposta, ha riconosciuto il vuoto normativo in merito e che si dovrà trovare lo strumento normativo adatto a disciplinare la materia.

La ministra ha poi ricordato che il Miur, nelle ultime circolari sulle iscrizioni degli studenti, ha cercato in parte di superare la suddetta problematica, in quanto è previsto nelle medesime che, anche ad iscrizione avvenuta o nei primi mesi dell’anno scolastico, è prevista la possibilità che gli studenti passino da un indirizzo ad un altro di scuola secondaria di secondo grado.

Questo quanto previsto dalla circolare sulle iscrizioni per l’a.s. 2017/18:

“Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione.”

La fedeli, infine, ha sottolineato che, nell’ottica di favorire la “mobilità” degli studenti, è stato previsto, nel decreto legislativo relativo agli Istituti professionali, il passaggio dal sistema di Istruzione professionale a quello di Istruzione e Formazione professionale.

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