Se sfori l’orario di lavoro hai diritto al risarcimento danni. Sentenza
La sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 27-02-2019) 10-05-2019, n. 12540 farà sicuramente discutere.
Riguarda il settore privato, ma i principi che afferma non possono non porre delle riflessioni anche nel settore della scuola, dove lo sforamento dell’orario di lavoro è spesso la normalità per non parlare del fatto che si lavora spesso a casa, per preparare lezioni, verifiche, e quant’altro, senza che venga riconosciuto un solo centesimo in più su uno stipendio già non idoneo per il lavoro che si svolge ed il ruolo che si esercita nella società..
Il caso
un dipendente di una società privata con mansioni di addetto alla vigilanza, adiva il perchè per diversi anni prestava2 numerose ore di lavoro oltre l’orario ordinario di 40 ore settimanali previsto dal CCNL Istituti di Vigilanza privata, senza tuttavia percepire l’esatta retribuzione e agiva per ottenere il risarcimento danni che veniva quantificato in circa 16 mila euro.
La prestazione lavorativa eccedente che supera i limiti ex lege determina un danno al lavoratore
La prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell’an in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua” (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Se il lavoratore acconsente alle ore in più il datore di lavoro deve rispettare sempre l’articolo 2087 del CC
Quanto alla questione del “concorso colposo” del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all’evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295); per le altre tematiche di cui al motivo si rimanda a quanto già sopra specificato in ordine al motivo sub)
Sul limite orario del personale della scuola.
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 è quello che riguarda l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. All’articolo 1 comma 2 in materia di orario di lavoro così si scrive: Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.L ’articolo 2 comma 3 del medesimo DLGS così si pronuncia: . Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Però, si deve ricordare che con una Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2017/C 165/01) è emerso in modo chiaro che: La direttiva sull’orario di lavoro è pertanto applicabile alle attività delle forze armate, della polizia o dei servizi di protezione civile, nonché ad altre attività specifiche del pubblico impiego, quando vengono svolte in condizioni abituali.
Ad oggi, però, per il personale della scuola, ciò non avviene. Dunque le norme di riferimento rimangono quelle contrattuali, solo per il personale ATA nel contratto si scrive espressamente che il limite orario giornaliero è di 9 ore. Per i docenti, invece si rimanda all’articolazione oraria di cui all’articolo 28 del CCNL Scuola. Certamenteun parametro di riferimento può essere REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692 . Relativo alla limitazione dell’orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (023U0692) (GU n.84 del 10-4-1923 ) Gli articoli di riferimento sono i seguenti: Art. 1. Orario massimo normale di lavoro. La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque e’ prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potra’ eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo. Art. 5. Lavoro straordinario. E’ autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l’aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell’art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi. Art. 8. Nullita’ dei patti contrari. E’ nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.