Se le famiglie potranno “scegliersi” anche l’insegnante di sostegno… si introduce la chiamata diretta?

L’articolo 16 del DDL semplificazioni prevede una norma che introduce nella scuola un precedente che de facto è una sorta di chiamata diretta. Una norma che viene introdotta con un provvedimento non incentrato solo sulla scuola ma su una miriade di settori.
Cosa prevede la norma in questione?
Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3-ter. Con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono definiti i criteri per la conferma sul posto assegnato del personale nelle condizioni di cui al comma 3 e per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo al personale che, in possesso dei predetti requisiti, assicuri la continuità didattica.».
Insomma, una norma che ribalta l’ordinario funzionamento delle graduatorie, che riconosce all’utenza un potere, enorme, ergo, scegliersi il personale docente, norma che costituisce un precedente chiaro, perché una volta entrata a regime questa casistica, cosa potrà impedire in futuro che lo stesso ragionamento non possa estendersi ad esempio per tutte le altre discipline? Vero è che il sistema attuale delle graduatorie non è un sistema selettivo e normativamente, dal momento che l’inserimento del personale nelle graduatorie per l’automatismo che lo caratterizza, comporta l’iscrizione dei candidati nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, si tratta dunque di attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.Cassazione Civile Sez. U Num. 22693/2022. Ci sono nel mondo dell’istruzione diverse scuole di pensiero, quelle che vogliono affidarsi esclusivamente al regime vigente di reclutamento del personale, quelle che aprirebbero la chiamata diretta per alcuni profili, come docente di sostegno, Assistenti amministrativi nelle segreterie delle scuole che richiedono sempre maggior qualifica e preparazione, e quelli che invece vorrebbero una vera trasformazione aziendalista della scuola con il D.S chiamato a scegliersi il personale tramite i colloqui. Con la selezione del personale di sostegno a chiamata, tramite la giustificazione della continuità didattica e della conferma del pregresso docente, su indicazione espressa della famiglia, questo è il punto cruciale della questione, si è aperto un varco che determinerà sicuramente contenziosi perchè si tratta di misure non condivise da buona parte del mondo sindacale e forse anche lavorativo nel comparto scuola.