Se l’assistito è ricoverato a tempo pieno posso usare i permessi della legge 104/92? La Cassazione conferma l’abuso

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La vicenda nasce dal licenziamento di un dipendente di un’azienda privata a causa dell’uso, dichiarato improprio dai giudici, dei permessi previsti dalla legge 104/92. Sebbene il caso riguardi un settore differente, il principio giuridico assume rilevanza anche per i lavoratori della scuola.

In particolare, con la sentenza n. 5948/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore licenziato per abuso dei permessi retribuiti concessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Nel caso specifico, l’azienda lo aveva, infatti, licenziato dopo aver riscontrato un uso improprio dei permessi destinati all’assistenza di un familiare disabile.

Perché era stato licenziato

La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato il licenziamento, ritenendo provato l’abuso dei permessi sulla base di documentazione e testimonianze. In particolare, è emerso che:

  • il familiare assistito era ricoverato permanentemente in una residenza per anziani che garantiva assistenza sanitaria h24, assimilabile a una struttura ospedaliera;
  • il lavoratore aveva trascorso solo mezz’ora al giorno con il parente disabile nei giorni di permesso richiesti, senza svolgere altre attività riconducibili all’assistenza.

Da qui, il ricorso in Cassazione, in cui il lavoratore sosteneva che:

  • da un lato, l’assistenza parziale e residuale (mezz’ora al giorno) non poteva essere considerata un abuso;
  • dall’altro lato, l’abuso dei permessi dovrebbe essere equiparato a un’assenza ingiustificata, sanzionabile con il licenziamento solo se protratta per quattro giorni consecutivi, secondo il CCNL di riferimento.

Cosa ha deciso la Cassazione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondandolo su alcune questioni tipicamente giuridiche e sottolineando anche come la decisione della Corte d’Appello si basi su due motivazioni autonome. Una di queste non era stata impugnata nel ricorso: il fatto che il familiare fosse ricoverato in una struttura con assistenza continua escludeva, infatti, il diritto ai permessi giornalieri retribuiti.

Tale circostanza, ricordano i giudici, è legata a quanto previsto già nell’incipit del comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 ed esclude la sussistenza del diritto ai permessi. In particolare, la norma prevede che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno”.

La sentenza conferma un principio giurisprudenziale consolidato, ossia l’uso improprio dei permessi della legge 104/92 può giustificare il licenziamento per giusta causa, soprattutto quando il familiare assistito è ricoverato in una struttura con assistenza continuativa.

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