Se la scuola risarcisce uno studente per infortunio può agire contro i docenti solo se prova inadempienza. Sentenza

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Sono plurimi i casi di infortuni di studenti nel mondo della scuola e plurime le richieste risarcitorie nei confronti della scuola e del ministero. E spesso si agisce per rivalsa verso il personale docente che può essere ritenuto responsabile dell’infortunio accorso allo studente. Ma gli automatismi vanno esclusi come emerge dalla sentenza della Corte dei Conti 2 del 2019, sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello.

Il fatto

La presente fattispecie attiene ad un’ipotesi di responsabilità indiretta, scaturita dalla condanna in sede civile del Ministero dell’Istruzione tenuto a rifondere il danno in favore di un alunno infortunato per l’importo di diverse migliaia di euro. La sentenza civile, dichiarava la responsabilità del MIUR (unico soggetto convenuto) ai sensi dell’art. 2048, comma 2, c.c., risultando provato il fatto illecito del terzo. Veniva promosso il giudizio amministrativo contabile in via di rivalsa, nei confronti di docenti a seguito della liquidazione del danno al terzo danneggiato da parte dell’Amministrazione scolastica.

Nessun automatismo nell’azione di rivalsa verso il personale docente

“Escluso ogni automatismo derivante da sentenze intervenute nel giudizio civile, peraltro svoltosi nei confronti di soggetti diversi, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna civile integra soltanto il presupposto oggettivo della responsabilità. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza della colpa grave incombe, secondo le ordinarie regole sostanziali e processuali, sulla Procura contabile che, eventualmente, può trarre elementi di prova dai fatti materiali che sono stati accertati nel processo civile (cfr. C. conti, Sez. III centrale d’appello, 15 giugno 2017, n. 302; id., Sez. giur. Lombardia, 19 marzo 2015, n. 41)”.

Se non si prova una responsabilità e/o colpa dei docenti questi non ne rispondono economicamente

Nella sentenza si legge che “la gravità della colpa è stata esclusa dal giudicante sulla base della repentinità dell’accaduto e dell’impossibilità oggettiva delle docenti, presenti in aula ma non vicinissime ai ragazzi coinvolti, di attivarsi per scongiurare l’evento”. Il risarcimento, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, è stato, infatti, stabilito in relazione alla riportata lesione dello studente. “Ma, in disparte i numerosi refusi della sentenza civile – tali da ingenerare dubbi sulla dinamica stessa dell’accaduto – va considerata decisiva la mancata prova dell’elemento fondante della colpa grave delle docenti, riconducibile, ad avviso della Procura appellante, nell’aver consentito al minore di collocarsi sul davanzale della finestra” circostanza smentita dai docenti nell’atto difensivo formulato dai propri legali. “Tali profili di incertezza, essenzialmente riconducibili alla sentenza civile, permangono nella ricostruzione della Procura regionale; il che appare ingiustificato, tanto più ove si consideri il diverso regime probatorio del giudizio civile (ove opera la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c.) rispetto a quello giuscontabile (ove rileva la gravità della colpa dell’agente). Pertanto, non è possibile attribuire alle docenti la responsabilità del danno subito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per carenza di prova in ordine alla violazione, da parte delle medesime, degli standard di diligenza richiesti a chi esercita la professione di insegnante”.

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