Se il sindaco non ottempera le prescrizioni in materia di sicurezza per le scuole va sanzionato

WhatsApp
Telegram

Una sentenza della Cassazione che interviene sulla questione della sicurezza degli edifici scolastici, e responsabilità dell’amministratore pubblico, tema caldissimo in Italia, vista la precarietà di tanti edifici.

Il fatto

Con sentenza Tribunale di dichiarava un sindaco colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 64 e art. 68, comma 1, lett. b), art. 83, art. 87, comma 2, e lo condannava alla pena di sei mila Euro di ammenda; allo stesso, nella qualità di sindaco del Comune di (OMISSIS), era contestato di non aver ottemperato all’ordine di adempimento a prescrizioni impartitegli in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Proponeva ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo con tre censure – la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente con argomento apodittico ed immotivato, che, peraltro, non terrebbe conto di numerose emergenze dibattimentali (ampiamente riportate nell’atto) dalle quali emergerebbe l’assenza di ogni profilo – oggettivo e psicologico – della condotta in rubrica. Di seguito, si lamenta che il Giudice avrebbe applicato la continuazione sebbene non contestata, e che la pena apparirebbe eccessiva, oltre che immotivata. Da ultimo, si eccepisce la prescrizione del reato, già maturata al momento della pronuncia della sentenza. Si pronuncia la Cassazione pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-05-2021) 28-05-2021, n. 21064 sostenendo che il ricorso risulta parzialmente fondato.

Se il sindaco non ottempera le prescrizioni in materia di sicurezza per le scuole va sanzionato
Il Tribunale , si legge nella sentenza della Cassazione, ha dato conto dell’accertamento eseguito il quando erano state riscontrate alcune violazioni (in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) su un edificio scolastico del Comune di (OMISSIS), del quale il xxxx era allora sindaco; ancora, la sentenza ha evidenziato che era stato accertato il mancato adempimento alle prescrizioni stesse, nonostante le proroghe concesse su richiesta del contravventore. In forza di ciò, il Giudice ha quindi concluso per l’affermazione di responsabilità. Tanto premesso, osserva la Corte che questa motivazione risulta del tutto adeguata, in quanto – con argomento logico – lega la colpevolezza dell’imputato al mancato ottemperamento alle prescrizioni, così come contestato. (…)

Non basta fare alcuni lavori per ottemperare pienamente le prescrizioni

Negli stessi termini, poi, si conclude quanto alle dichiarazioni che si assumono rese dall’ing. xxx che attesterebbero soltanto il corso di alcuni lavori di adeguamento degli impianti antincendio e termici, senza alcuno specifico richiamo, dunque, alle prescrizioni in esame. Fondato, concludono i giudici, di seguito, risulta invece il secondo motivo di censura, con il quale si lamenta l’avvenuto computo della continuazione, riconosciuta in sentenza sebbene non contestata, formalmente od in fatto; dalla lettura del capo di imputazione e della intera motivazione, invero, emerge la correttezza della doglianza difensiva, che dunque giustificherebbe l’annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. L’avvenuto, intero decorso dei termini di cui agli artt. 157-161 c.p., tuttavia, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza, per esser la contravvenzione in oggetto estinta per intervenuta prescrizione.

WhatsApp
Telegram

Eurosofia, TFA SOSTEGNO VIII CICLO: Corso completo con quota agevolata fino al 10 maggio. Approfittane!