Se il Ministero non ottempera le sentenze, cosa deve fare il docente, il Dirigente o l’ATA?
Con ricorso una docente assunta con contratto a tempo indeterminato aveva ottenuto da parte del Tribunale il riconoscimento del suo diritto alle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturata durante il servizio svolto nella scuola con conseguente inserimento nella fascia economica di riferimento e condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate in base alla contrattazione collettiva. Il Ministero però non ottemperava la sentenza, e la docente è stata costretta nuovamente a ricorrere. Vediamo cosa ha deciso il Tribunale in una fattispecie più diffusa di quanto si possa pensare.
La richiesta
La docente ha convenuto in giudizio il Ministero affinché fosse condannato, in forza del suo inserimento nella classe stipendiale riconosciuta da una sentenza, al pagamento delle differenze maturate, quantificate 0 a titolo di retribuzione ed al riconoscimento del maggiore importo per TFR maturato sino alla data di introduzione del giudizio. Il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio con memoria con la quale, richiamata la normativa legislativa e collettiva di riferimento, ha ribadito la legittimità del suo operato in punto di ricostruzione della carriera ed eccepito, in ogni caso, la prescrizione parziale ex art. 2948 c.c. della pretesa creditoria. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Si pronuncia a favore della ricorrente con sentenza n° 11236/23 il Tribunale di Roma.
La decisione del Tribunale
Con sentenza passata in giudicato per omessa impugnazione il Tribunale di Roma, ha anzitutto dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera all’atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria con riconoscimento dell’intero servizio espletato nella scuola primaria e, per l’ effetto, ha condannato la convenuta “ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera già emanato, a decorrere dalla data di conferma in ruolo nella scuola secondaria nella fascia stipendiale 28-34 anni con la qualifica di “ Docente laureato di scuola secondaria di II grado “ con l’ anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 31.” Quanto alla richiesta di condanna, ritenuto che nel giudizio non fossero stati prodotti dei conteggi analitici, il Tribunale ha condannato “l’amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in base alla contrattazione collettiva, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente”.
Se si è formato giudicato, non si può non ottemperare una sentenza a favore della docente
Non v’è dubbio, quindi, che in forza del giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica, l’amministrazione sia tenuta a corrispondere le differenze retributive maturate in ragione della ricostruzione della carriera chiesta ed ottenuta giudizialmente dalla ricorrente.
Nel resto, continua il tribunale romano, nessuna contestazione è stata sollevata dal Ministero in relazione al conteggio delle differenze, che risulta comunque correttamente elaborato sulla base dell’anzianità riconosciuta nella sentenza. In definitiva, il Ministero è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma lorda richiesta a titolo di differenze retributive maturate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, oltre al diritto della ricorrente all’accantonamento della maggior somma richiesta a titolo di TFR maturato.