Se il docente precario cambia graduatoria il punteggio delle supplenze non può essere decurtato, a Venezia il giudice restituisce 22 e 11 punti a un Insegnante tecnico pratico

A un insegnante che svolge dei periodi di supplenza con il titolo idoneo all’insegnamento va corrisposto il punteggio pieno e ciò a prescindere dalla graduatoria di appartenenza.
Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia, sezione per le controversie di Lavoro, che ha accolto la tesi dei legali Anief e cancellato la decurtazione di 22 e 11 punti sottratti illegittimamente a un ITP, insegnante tecnico pratico, il punteggio di servizio maturato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/19 a seguito dell’esito di sentenze che lo ricollocavano, a seconda dell’esito, in diverse fasce d’Istituto.
La decisione del Consiglio di Stato di inserire il docente in terza fascia non avrebbe dovuto infatti penalizzare lo stesso ITP.
Nella sentenza il giudice ha rilevato che “il ricorrente negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 ha svolto attività lavorativa per la quale comunque possedeva i necessari requisiti, anche se non avrebbe potuto essere inserito in II fascia” e quindi “va dichiarata l’illegittimità del provvedimento di decurtazione del punteggio di servizio maturato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, ed ordinato al Ministero convenuto di ripristinare in relazione al ricorrente il maggior punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze, pari a un incremento di punti 22 nella classe di concorso B003 e 11 nella classe di concorso B016, per il periodo di servizio illegittimamente negato”.
Il giudice, infine, ha condannato “altresì il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori del ricorrente – che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%”.