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Se arriva una raccomandata, posso non ritirarla? Attenzione alla compiuta giacenza ed ai codici di identificazione

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Pur vivendo nel tempo del domicilio digitale, che comunque non funziona a dovere, continuano ad essere inviate dalla P.A, scuola inclusa, gli atti formali, spesso tramite la canonica lettera raccomandata. Può non essere ritirata? Quello che si consiglia è di provvedere al ritiro entro i termini indicati nell’avviso di giacenza, per evitare le conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

La norma

Sono due le norme principali di riferimento, tanto per le canoniche raccomandate che per le notifiche degli atti giudiziari.

L’articolo 1335 codice civile: La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

L’articolo 8 comma 6 della legge numero 890 del 20 novembre 1982: Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ‘atto non ritirato entro il termine di dieci giornì e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ‘non ritirato entro il termine di sei mesì e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull’avviso stesso  In esso si precisa che una volta che siano trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbiano curato il ritiro al mittente viene immediatamente restituito l’avviso di ricevimento.

La compiuta giacenza

Pertanto, se non si ritirano gli atti giudiziari e/o le raccomandate entro i canonici dieci giorni dall’avviso di giacenza, questa è come se fosse pervenuta al destinatario. Cosa dice la giurisprudenza?

“… Si parla di “compiuta giacenza” quando il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario) è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. “avviso di giacenza”, non è andato poi a ritirare la raccomandata o l’atto entro il termine indicato. In tal caso la raccomandata o l’atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario. La raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass. n. 27526/2013). Nel caso di specie non vi è traccia dell’avviso di giacenza per cui la notifica deve ritenersi inesistente,. …” (cfr. Giudice di Pace di Piedimonte Matese, Sentenza n. 664/2023 del 17-07-2023)

“… Questa Corte, anche a sezioni unite, ha già chiarito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, ###) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. U. 10012/2021). …” (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza del 10-12-2024)

Ordinanza n. 8895/2022 della Cassazione:  “la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza”; in tali casi, “avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.”, la notificazione si considera validamente eseguita.  Cit. nell’ordinanza n. 6853 14 marzo 2024 Corte di Cassazione

Come già spiegato dalla Corte (nn. 19333/2022 e 18076/2023), in caso di assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l’attestazione dell’agente postale in ordine all’avvenuta immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale o alla sua affissione alla porta dell’abitazione, costituiscono formalità che “consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego” (cfr Cassazione, n. 31845/2022).

Una volta che si è compiuta la giacenza, la raccomandata viene chiaramente restituita al mittente con la dicitura “compiuta giacenza”. Per  gli atti giudiziari, dopo la compiuta giacenza viene sempre inviata al mittente una cartolina di ricevimento in cui si attesta  la giacenza maturata; dopo sei mesi, invece, viene restituito l’intero atto.

Come individuare il codice della raccomandata?

I codici di identificazione

Dalle prime 2-3 cifre di ogni codice indicato nell’atto è possibile identificare o provare a risalire al possibile contenuto del documento non ritirato. Nello specifico i codici più comuni sono i seguenti:

  • Codici 12, 13 o 14, 15: raccomandata semplice;
  • Codici  75,76, 77, 78 o 79: multe o atti giudiziari;
  • Codice 63,65,630,650: la raccomandata arriva dall’INPS;
  • Codice 670, 671,689: la raccomandata arriva dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Codici 608 o 609: la raccomandata arriva dagli enti pubblici;
  • Codici 649 o 669: la raccomandata arriva da istituti di credito per recapito bancomat/carte di credito o anche da altre società;
  • Codici 612, 614, o 615: la raccomandata arriva sempre da istituti di credito;
  • Codice 616; potrebbe trattarsi del mancato pagamento del bollo;
  • Codice 689, 693: codice generico utilizzato da Poste
  • Codice 668 traccia le comunicazioni di natura amministrativa e giurisprudenziale: avvisi di garanzia, mandati di comparizione, citazioni in tribunale, multe stradali ed altre richieste dell’autorità giudiziaria;
  • Codice 665raccomandata market“, che può riguardare sinistri stradali o le assicurazioni in generale.

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