Scuole statali all’estero, bloccati bandi di concorso per assunzione docenti
Accolto il ricorso della UIL Scuola Rua: sospese dal TAR Lazio tutte le assunzioni a contratto locale privato nelle scuole statali all’estero.
Bloccati bandi di concorso previsti dai decreti attuativi della Legge 107/2015
Bloccati tutti i bandi di concorso previsti dai decreti attuativi della legge 107 per il reclutamento del personale docente con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato nelle scuole statali italiane all’estero.
Il TAR del Lazio, con l’Ordinanza n. 3893, pubblicata in data 28.06.2018, ha accolto, in via cautelare, il ricorso della UIL Scuola e di altri docenti, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Naso, avverso sei bandi degli Istituti Comprensivi Statali italiani all’estero di Atene, Madrid, Parigi, Istanbul, Barcellona, Addis Abeba) emanati dal Ministero degli esteri ai sensi del Decreto n. 3615/2501, in attuazione della Legge 107, che, con l’abolizione dell’istituto contrattuale della supplenza nelle scuole statali all’estero, aveva disciplinato una singolare e del tutto anomala modalità di reclutamento del personale docente da assumere con contratto a tempo indeterminato di natura privatistica.
In tutti i predetti bandi impugnati, infatti, veniva illegittimamente richiesto ai candidati l’imprescindibile requisito della residenza nello Stato dove aveva sede la scuola italiana all’estero, mentre non veniva affatto richiesto il possesso dell’abilitazione all’insegnamento.
Inoltre, le suddette procedure di reclutamento venivano integralmente affidate al singolo dirigente scolastico che, coadiuvato da altri due membri scelti dal medesimo, aveva il compito di dirigere tali procedure di selezione nonché la successiva fase di assunzione del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Giudice amministrativo ha pienamente accolto la tesi della UIL Scuola, nonché di altri docenti ricorrenti, ed ha disposto lo stop di tutte le procedure di reclutamento del personale docente, da assumere con contratto locale, nelle suddette scuole italiane all’estero.
In particolare, il TAR del Lazio ha riscontrato “la non fondatezza, prima facie, delle eccezioni sollevate dalla difesa erariale, sia in punto di giurisdizione che in punto di giurisdizione che di tempestività dell’impugnazione del D.M. dell’8 gennaio 2018, oltre che di legittimazione ad agire del sindacato ricorrente – appaiono fondate la censura concernente la mancata pubblicazione dei bandi impugnati in Gazzetta Ufficiale (secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994
Il predetto Tribunale ha altresì rinviato la causa, per la decisione sul merito, all’udienza del 16 gennaio 2019.