Scuole paritarie, il punteggio in graduatoria vale anche senza contributi versati. Ma bisogna provare di averci lavorato. Una sentenza

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Diversi sono i contenziosi che interessano la questione del servizio presso le scuole paritarie, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere che non è necessario provare il versamento dei contributi, ma se non si riesce però a dimostrare l’esistenza effettiva del rapporto di lavoro di cui si chiede la valutazione in sede di graduatoria, le conseguenze che ne possono derivare sono significative.

Il fatto
Con sentenza depositata il Tribunale di primo grado in funzione di giudice del lavoro, ha respinto le domande del ricorrente, il quale agiva per sentir accertare e dichiarare l’illegittimità/nullità/inefficacia del decreto emesso dal dirigente scolastico o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito al ricorrente in sede di domanda di inserimento nell’ambito delle graduatorie d’Istituto, e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto del medesimo ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie ed il riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato con condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa. Nel merito ha rilevato parte ricorrente che dall’esame del decreto di rettifica del punteggio si deduce che la discrepanza di punteggio rispetto a quanto indicato nella domanda presentata dal ricorrente discende dalla verifica effettuata “sulla documentazione relativa alla valutazione dei titoli e dei servizi presentati a supporto della posizione in graduatoria” e ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dell’amministrazione scolastica, la documentazione a corredo della domanda risulta perfettamente idonea a far maturare i punteggi originariamente dichiarati.

Il versamento dei contributi non è condizione che può determinare esclusione dalle graduatorie o rettifica punteggio
La Corte d’Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 22-07-2021 afferma di concordare con l’appellante nel ritenere che, a mente del D.M. 30 agosto 2017, n. 640 relativo alla costituzione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2020, il regolare versamento dei contributi non rappresenti elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dei servizi prestati, ai fini dell’attribuzione del punteggio. Nondimeno, la regolarità contributiva costituisce elemento significativo al fine di accertare l’effettività dei servizi prestati, il cui onere probatorio, in caso di contestazione, grava sulla parte che agisce per il riconoscimento del punteggio, ossia, nel caso di specie, la parte appellante. (…)Si evidenzia che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore copia del CUD e dei cedolini paga, sicché deve presumersi che tali documenti siano nella disponibilità del lavoratore. Nel caso di specie, come accennato sopra, l’appellante ha omesso di depositare detti documenti, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Servizio svolto presso scuole paritarie, in assenza di prova dello svolgimento del servizio, corretto rettificare il punteggio e risolvere il contratto di lavoro
Tenuto conto dell’assenza di documentazione proveniente dalla scuola paritaria comprovante il servizio prestato quale collaboratore scolastico; “dell’omesso versamento di contributi in favore dell’appellante da parte del predetto Istituto scolastico; dell’assenza di prova della corresponsione di retribuzioni in favore del medesimo; dell’assenza di documentazione obbligatoria inerente al rapporto di lavoro, quali cedolini paga e CUD; dell’assenza di qualsivoglia altra documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esecuzione del servizio, ritiene il Collegio che correttamente l’amministrazione scolastica abbia ritenuto non adeguatamente provata la prestazione del servizio in parola, con le conseguenze di cui all’art. 7, commi 6 e 7, D.M. 30 agosto 2017, n. 640. Si ritengono pertanto legittime le determinazioni assunte dal dirigente scolastico sia in punto di rideterminazione del punteggio assegnato ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di terza fascia, sia in punto di risoluzione in via di autotutela del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il medesimo e di valutazione del servizio prestato in esecuzione di tale contratto come servizio di fatto e non di diritto”.

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