Scuole non statali: norme, tipologie, riconoscimento parità. Un FOCUS

Con il presente contributo analizziamo il mondo delle scuole non statali facenti parte del sistema di istruzione italiano, in aggiunta al sistema scolastico pubblico. Cerchiamo dunque di distinguerne le tipologie di enti e le peculiarità e il funzionamento.
L’art. 33 della Costituzione.
Il principio costituzionale della libertà di educazione trova fondamento nell’art. 33 della Costituzione italiana, che afferma: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”.
Viene dunque affermato il diritto di soggetti privati di costituire scuole ed istituti vari finalizzati allo svolgimento delle attività didattiche, di educazione e di formazione.
L’articolo prosegue poi affermando che: “La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”.
Pertanto, si attribuisce alla legge dello Stato la disciplina delle modalità di riconoscimento della parità al servizio scolastico pubblico delle scuole private.
Tipologie di scuole non statali.
Le istituzioni scolastiche non statali possono essere distinte in:
-paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000;
-non paritarie, previste dal decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006;
-straniere, disciplinate dal decreto del presidente della Repubblica n. 389 del 18 aprile 1994.
Le scuole paritarie.
Le scuole paritarie, disciplinate dalla legge 62 del 10 marzo 2000, svolgono un servizio pubblico di rilevante importanza sociale. Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche o da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro (art. 1, comma 636, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Può essere riconosciuta la parità sia a singole istituzioni scolastiche sia a complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti anche a gradi, ordini o tipologie diversi, operanti in un’unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità dei corsi, sempre comunque all’interno della stessa regione.
Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell’Amministrazione.
Il riconoscimento della parità garantisce ai cittadini:
- l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti ivi frequentanti;
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, senza differenziazioni e in conformità all’art. 33 della Costituzione;
- l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali, senza differenze formali.
Ne consegue che le scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione e le impegna:
- ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità;
- a contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
Il riconoscimento della parità.
L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione deve recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità. Il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- l’impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare chiaramente l’eventuale finanziamento parziale da parte dello Stato;
- l’impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- l’impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
- l’impegno ad accogliere l’iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- l’impegno a costituire corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell’infanzia;
- l’impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito;
- l’impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali previsti;
- l’impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola;
- la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria con la precisazione relativa all’essere un soggetto giuridico “con fini di lucro” o “senza fini di lucro”.
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa, entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente. Inoltre, l’USR si occupa di verificare periodicamente il permanere dei requisiti necessari alla parità.
Anche alle scuole paritarie si applica il calendario scolastico definito da ogni Regione.
Prove invalsi.
Le scuole paritarie, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI).
Le scuole non paritarie
Tali scuole sono iscritte in appositi elenchi regionali aggiornati ogni anno.
La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.
Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.
Questa è la sostanziale differenza rispetto alle scuole pubbliche e/o paritarie.
In allegato, si riportano le Linee guida sulle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, emanato nel 2008 e attualmente in vigore.