Scuole infanzia paritarie, i Comuni chiedono estensione supplenze a terzo anno Scienze dell’Educazione. Il Ministero dice no. PARERE

Non è possibile attingere supplenti tra gli studenti iscritti al terzo anno di Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia per la sostituzione del personale nelle scuole dell’infanzia paritarie. E’ questo il contenuto del parere del 21 settembre del ministero dell’Istruzione in risposta alla richiesta dell’ANCI, Associazione nazionale comuni italiani.
La richiesta dell’ANCI
L’ANCI auspica di “poter conferire supplenze agli studenti che risultavano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria in possesso dei prescritti CFU, estendendo tale possibilità anche agli studenti che risultino iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia, che abbiano assolto almeno a 150 crediti“.
La richiesta dei Comuni viene giustificata dalle norme previste attualmente per le supplenze, in particolare all’articolo 2-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, abbia previsto, in via transitoria, che
“per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia
paritarie, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il
prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’anno scolastico
2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per
l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 201 7, n. 65”.
Nonché alle GPS II fascia infanzia e primaria costituite dagli studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultavano iscritti al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
Il parere del Ministero dell’Istruzione
Il Ministero dice no: “Non pare al contrario accoglibile la proposta di conferimento di incarichi temporanei a studenti iscritti,
nel medesimo anno accademico, al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia, anche considerato il richiamo, nel citato D.L. 8 aprile 2020, n. 22, ad “educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo”.
E’ invece possibile l’estensione alle scuole dell’infanzia paritarie, limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, di quanto disposto dalla richiamata Ordinanza ministeriale n. 112/2022 per le scuole statali, circa la possibilità di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al terzo, quarto e quinto anno del corso di
laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso dei prescritti CFU.