Scuole in zona rossa, i docenti non svolgono necessariamente la Dad nella sede scolastica. FAQ Lazio

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La regione Lazio in zona rossa. L’Ufficio scolastico regionale pubblica le FAQ con le indicazioni relative allo svolgimento delle attività scolastiche.

Organizzazione della didattica digitale integrata

D A1: a chi spetta decidere come vada riorganizzata la didattica nel passaggio dalla presenza a quella digitale integrata?

R: Spetta al collegio dei docenti proporre la progettazione educativa e didattica, sulla base degli indirizzi e delle scelte di amministrazione e di gestione definiti dal dirigente scolastico. A tal fine, ci si baserà sul Piano della didattica digitale integrata già elaborato dall’istituto nel rispetto delle Linee guida ministeriali, del contratto integrativo sulla DDI e delle successive note operative, anche, ove ritenuto necessario, modificando/integrando il medesimo Piano.
Le scelte di natura organizzativa spettano, invece, al dirigente, che può comunque opportunamente confrontarsi con la comunità scolastica.

D A2: quando la didattica è interamente a distanza, i docenti devono comunque svolgere la loro attività dalla sede scolastica?

R: Non necessariamente. È una scelta di natura organizzativa, che spetta quindi al dirigente, che potrà decidere tenendo opportunamente conto delle potenzialità tecnologiche dell’istituto e delle condizioni tecnologiche e di provenienza dei docenti.
Scegliere di svolgere l’attività didattica in modalità agile, dal domicilio, ha il vantaggio di ridurre il numero di persone che si spostano sul territorio e contribuiscono potenzialmente a diffondere la malattia Covid-19. Inoltre, nel caso in cui la didattica a distanza sia svolta dalla scuola, troverebbe applicazione l’articolo 2, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 30 del 2021 (cd. congedi per genitori), che consente ai docenti che si trovino nelle condizioni ivi previste di svolgere l’attività dal proprio domicilio (cfr. domanda C1).

D A3: gli studenti con disabilità certificata o con bisogni educativi speciali sono obbligati a frequentare in presenza? Hanno diritto a farlo?

R: Agli studenti con disabilità certificata o con altri bisogni educativi speciali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede quanto segue:
«Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario […] mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata.»

Sull’argomento è intervenuta la nota della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del 12 marzo 2021, prot. 662, che chiarisce che «le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno […] con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.»

Secondo il richiamato decreto del Ministro n. 89 del 2020, «Va posta attenzione agli alunni più fragili. […] Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza
tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie».

D A4: gli studenti sono obbligati a svolgere in presenza le attività laboratoriali? Hanno diritto a farlo?

R: A tutti gli studenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede quanto segue: «Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori […]»
Si tratta di una possibilità che deve essere valutata caso per caso dalla scuola, contemperando le esigenze formative dell’alunno con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato decreto a tutela del diritto alla salute.
Alle attività laboratoriali svolte in presenza si applicano, quando corrispondenti ad attività produttive, gli specifici protocolli di contenimento dell’emergenza epidemiologica previsti per queste ultime, allegati al predetto decreto.

D A5: le disposizioni in merito alla sospensione delle attività in presenza si applicano anche all’istruzione per gli adulti di qualsiasi grado?

R: Sì.

D A6: gli studenti convittori possono frequentare in presenza?

R: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 non prevede deroghe alla sospensione delle attività in presenza in favore dei convittori. Ai soli convittori con disabilità certificata o altri bisogni educativi speciali si applica la deroga prevista dall’articolo 43, comma 1, secondo periodo del predetto decreto.

D A7: le attività didattiche di strumento musicale/produzioni animali/produzioni vegetali/ecc. rientrano tra quelle “laboratoriali” che possono essere svolte in presenza?

R: Salvo che sopravvengano specifiche diverse indicazioni da parte del Ministero, si consiglia di applicare l’articolo 43, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, alle sole attività didattiche ordinamentali che richiedano l’utilizzo di “attrezzature”, ivi comprese le colture e il bestiame, disponibili unicamente nei laboratori della scuola, così da limitare il più possibile le occasioni di aggregazione che possano essere fonte di contagio.

D A8: gli studenti possono continuare a recarsi nelle scuole delle zone “arancioni” o “gialle” per seguire la didattica in presenza?

R: Sì, possono uscire dalla zona rossa Laziale per seguire la didattica rimasta in presenza in altre Regioni. L’articolo 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, infatti, vieta al comma 1 gli spostamenti «in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori,» salvo introdurre una deroga, al comma 2,
prevedendo che «Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.».

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