Scuole chiuse, congedi per figli in Dad: 10,2 milioni di euro per sostituire personale scuola assente
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021.
E’ quanto prevede il decreto legge Covid del 13 marzo.
Ma quali sono i benefici di cui può usufruire il personale scolastico con i figli in Dad?
Al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere il lavoro in modalità agile per tutto il periodo (o per parte di esso) in cui il proprio figlio svolge le lezioni a distanza, o per la durata dell’infezione da Sars Covid 19 dello stesso o, ancora, per la durata della quarantena.
Ciò, riferito al personale docente, significa dunque svolgere le lezioni a distanza da casa. Per il personale ATA lavorare da remoto per chi svolge delle mansioni che lo consentono. Ricordiamo il caso dei collaboratori scolastici le cui mansioni (pulizia, vigilanza etc) non possono essere svolte da remoto.
Nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile, il lavoratore dipendente, genitore convivente di figlio minore di anni 14, sempre alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per tutto il periodo (o per parte di esso) in cui il proprio figlio svolge le lezioni a distanza, o per la durata dell’infezione da Sars Covid 19 dello stesso o, ancora, per la durata della quarantena.
Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di astensione dal lavoro viene riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (congedo al 50%).
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, a ricorrere all’astensione dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Come abbiamo spiegato, il bonus baby sitter non spetta invece a docenti e ATA.
Decreto legge n 30 del 13 marzo in GU