Scuole che entrano in relazione con enti del terzo settore: quali sono, di cosa si occupano quale regime giuridico

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Proponiamo una analisi generale sugli enti del terzo settore, quali soggetti giuridici che spesso entrano in relazione con le istituzioni scolastiche in riferimento alle loro attività progettuali e/o nell’ambito delle relazioni con l’ente locale di riferimento.

Vediamo di capire quali sono, di cosa si occupano e quale regime giuridico hanno, riportando la normativa di riferimento che è il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.

Il terzo settore: di cosa si tratta.

L’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” definisce l’ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all’art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Si tratta dunque di formazione che traducono concretamente i principi costituzionali contenuti:

  • nell’art. 2 della Costituzione (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […] nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale);
  • nell’art. 18 della Costituzione (I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale).
  • Nell’art. 118 della Costituzione che esprime il principio di sussidiarietà orizzontale (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).

Ecco spiegato dunque il regime “di favore” di cui godono gli ETS, espressione qualificata dall’iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività, bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della Pubblica amministrazione.

I rapporti con la Pubblica amministrazione.

In ragione dei principi costituzionali sopra richiamati, il Codice del terzo settore all’art. 55 sancisce chiaramente l’obbligo delle pubbliche amministrazioni (incluse le istituzioni scolastiche) di coinvolgere quanto più possibile gli enti del terzo settore.

Nello specifico si prevede che: “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.

L’art. 56 prevede e disciplina lo strumento delle convenzioni: “Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare erealizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari”.

La classificazione degli enti.

Esistono diverse tipologie di enti del terzo settore, come si può evincere dalla consultazione del Registro nazionale. Le tipologie sono:

a) Organizzazioni di volontariato (ODV);

b) Associazioni di promozione sociale (APS);

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

La loro disciplina è contenuta nel Codice del terzo settore, dall’art. 32 all’art.44.

Il registro unico degli enti del terzo settore.

Fermo restando che l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore è facoltativa, in quanto ciascun ente nell’esercizio della propria autonomia può scegliere di divenire ETS, così come di rimanere soggetto semplicemente alle norme di diritto comune, ai fini della qualificazione quale Ente del Terzo Settore è requisito essenziale l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali , operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese.

Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione;
  • l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  • il codice fiscale o la partita IVA;
  • il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

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