Scuola, Università e Pa, Milleproroghe 2023: salgono a 16 le proposte di emendamento segnalate da Anief per stabilizzare, integrare e trasferire il personale: ora tocca al Senato

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È stato assegnato al Senato l’esame del Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe. Tra le molte richieste di modifica, si conferma la presenza  di disposizioni urgenti per la Scuola, alcune delle quali in linea con gli Ordini del giorno approvati a dicembre a Palazzo Madama.

Anief ha presentato ben 16 proposte di emendamento, tutte segnalate dall’Ufficio legislativo: le richieste del giovane sindacato vanno dalla proroga della mobilità straordinaria in deroga ai vincoli imposti in modo illegittimo alla conferma della validità delle graduatorie del concorso straordinario bis integrate. Le altre proroghe richieste da Anief riguardano l’assegnazione dell’organico PNRR e di quello aggiuntivo, dei contratti del personale docente e dirigente assunto con riserva, della validità del concorso per infanzia primaria, del corso-concorso per dirigenti scolastici e ella validità delle graduatorie di merito.

Tra le istanze presentate dall’organizzazione sindacale rappresentativa risultano anche lo slittamento dei termini di acquisizione dei 24 CFU utili all’abilitazione all’insegnamento, ma anche dei termini AFAM, delle assunzioni da GPS su posti comuni oltre a quelli di sostegno, dell’ammissione del personale ATA facente funzione a concorso DSGA, dell’assegnazione delle risorse a EPR, delle aliquote di mobilità dei presidi, oltre che dell’assunzione dei ricercatori universitari e dei termini in materia di pubbliche amministrazioni.

 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “gli ordini del giorno approvati a fine dicembre al Senato non possono essere disattesi: non si può pensare di andare avanti senza l’organico aggiuntivo, fondamentale per realizzare i progetti del Pnrr nelle scuole. Occorre poi prorogare le graduatorie concorsuali, a partire dal concorso straordinario bis, fondamentali per combattere il precariato. Come occorrono le deroghe ai blocchi della mobilità dei lavoratori, che vanno contro il diritto alla famiglia e al lavoro. Bisogna anche confermare nei ruoli dello Stato tutti coloro che sono stati assunti con riserva e trovare una soluzione, con un corso-concorso, per coloro che hanno presentato ricorso per diventare dirigente scolastico. Abbiamo anche chiesto specifiche proroghe per favorire le abilitazioni, le assunzioni da graduatorie provinciali per tutti, per assumere in ruolo il personale Ata, per stabilizzazione ricercatori universitari, interventi specifici per la PA”, conclude il sindacalista leader dell’Anief.

 

L’ELENCO E IL TESTO COMPLETO DELLE PROPOSTE

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

1.Proroga mobilità straordinaria in deroga ai vincoli

2 Proroga validità delle graduatorie del concorso straordinario bis integrate

3.Proroga assegnazione organico PNRR

4 Proroga organico aggiuntivo

5.Proroga contratti personale docente e DS assunto con riserva

6.Proroga concorso infanzia primaria

7.Proroga corso concorso DS

8.Proroga validità graduatorie di merito

9.Proroga termini acquisizione 24 CFU

10.Proroga termini AFAM

11.Proroga assunzioni da GPS su posti comuni

12. Proroga ammissione ATA facenti funzione a concorso DSGA

13.Proroga assegnazione risorse a EPR

14.Proroga aliquote mobilità DS

15.Proroga assunzione ricercatori universitari

16.Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

 

I CONTENUTI DELLE PROPOSTE ANIEF

1.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato la disposizione proroga i termini per consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.

 

2.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

È prorogata la validità delle graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in molo e sino al loro esaurimento.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dell’infanzia e con l’ultimo concorso straordinario prorogare la validità delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute.

 

3.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all’attuazione, a regime, del PNRR e dell’obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, per l’a. s. 2022/2023, è prorogata l’assegnazione alle istituzioni scolastiche statali un organico aggiuntivo di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2:

a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, finalizzati al recupero degli apprendimenti e all’orientamento, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.

b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, per finalità connesse all’attuazione amministrativa del PNRR.

2. Le risorse di cui al comma 1, per complessivi 400 milioni di euro, sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito non spese di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/16/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e prorogare l’organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche anche per il corrente anno scolastico al fine di programmare e attuare la riforma del PNRR in merito al capito di missione 4, Componente 1-5 e utilizza sia risorse già allocate nel bilancio del ministero dell’Istruzione e del Merito sia risorse relative al finanziamento 1.3. della M4-1.

 

4.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate per l’a.s. 2022/23 le disposizioni di cui alla lettera b) art. 231-bis del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a valere sulle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito non spese di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

Motivazione:

per il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche occorre prorogare l’attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

 

5.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell’istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto.

2. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e vuole coerentemente estendere tale previsione anche al personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravi per la finanza pubblica.

 

6.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate, ai fini delle immissioni in ruolo del personale scolastico dell’a.s. 2023/24, le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 87 del 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge 96 del 9 agosto 2018.

Motivazione:

In ragione della necessità di garantire la continuità didattica nonché dell’esigenza di stabilizzazione del personale scolastico è da prevedere un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

 

7.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

1. Sono prorogati i termini di cui al comma 87 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della prova scritta finale, volto all’immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

2. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. All’attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/68/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con la prima procedura riservata del corso concorso previsto dalla Buona scuola, alla luce anche delle recenti inchieste giudiziarie pendenti sugli illeciti denunciati.

 

8.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Nelle more della pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico di cui all’articolo 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le graduatorie di merito dell’ultimo concorso ordinario del personale docente sono prorogate e trasformate ad esaurimento.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e armonizzare l’attuale gestione delle graduatorie concorsuali vigenti e la validità delle stesse (concorsi ordinari, straordinari e riservati).

 

9.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Alla lettera l) comma 1 dell’articolo 44 Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 le parole “31 ottobre 2022” sono sostituite con “15 luglio 2023”.

Motivazione:

la modifica intende consentire a tutti gli aspiranti la partecipazione alla fase transitoria prevista di reclutamento prevista entro il 2024.

 

10.

All’articolo 6 si aggiunge il comma:

Al comma 107 bis dell’art 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”.

Motivazione:

La previsione consente di ultimare negli oltre 400 corsi ancora attivi il percorso V.O. AFAM rallentato anche a causa della pandemia da covid 19, e garantisce che i diplomandi acquisiscano un titolo in effetti che altrimenti non sarebbe spendibile a causa della mancata equipollenza. Non si prevedono costi per l’Amministrazione.

 

11.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2023/24 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per i docenti che entro l’anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito almeno tre annualità di servizio su posto comune, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione valutabili come tali, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Motivazione:

La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all’abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.

 

12.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogati i termini di cui al comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’ammissione alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi previste dal comma 5 dell’articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli assistenti amministrativi che, al 30 giugno 2023, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

Motivazione:

la norma intende prorogare i termini per la partecipazione dei facenti funzione che hanno prestato servizio durante la pandemia dopo l’ultima procedura concorsuale.

 

13.

All’articolo 6 si aggiunge il comma:

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

2. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2025.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.

4. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218

a) All’art. 12 comma 4-Ter, le parole “al 31 dicembre 2017″ sono sostituite dalle parole ” al 31 dicembre 2022″.

b) All’art. 12 comma 4-Quater, le parole “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2024”.

c) All’art. 12 comma 4-Quinquies, le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2022”.

d) All’art.12-bis comma 1, le parole “abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento” sono sostituite dalle parole “siano finalizzati allo svolgimento”.

5. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.

6. All’art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole “predetto termine” al comma 4 quinquies, è inserito il seguente comma 5:

“Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio”.

7. All’art. 71 comma 1-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, dopo le parole “vigili del fuoco” sono aggiunte le parole “e del personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”.

Motivazione:

con il presente articolo si intende prorogare le misure già previste per gli enti di ricerca vigilati dal MUR a quelli non vigilati e autorizzare la spesa di risorse già assegnate, dare seguito all’accordo sottoscritto il 10 novembre 2022 dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, al punto 8 di detto accordo si specifica che “Al fine di determinare le migliori condizioni affinché si possa arrivare alla chiusura del CCNL Istruzione e Ricerca, sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, si ritiene altresì necessario porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR, attualmente limitato al solo personale degli enti vigilati dal MUR, attraverso un intervento successivo. In considerazione della specificità delle attività di ricerca, in ambiti rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, appare necessario predisporre finanziamenti per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca non vigilate dal MUR, esclusi dagli interventi e finanziamenti definiti nella Legge di Bilancio 2022. L’articolo intende estendere anche agli Enti e Istituzioni di Ricerca quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Inoltre la modifica all’art. 12 bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è finalizzata a consentire la stabilizzazione del personale amministrativo di supporto alle attività di ricerca e tecnologiche. In considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario garantire l’adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca. Nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca. In considerazione della specifica struttura della retribuzione degli Enti e Istituzioni di Ricerca, in caso di assenza per malattia l’applicazione dell’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 determina una decurtazione del trattamento accessorio in misura significativamente superiore a quanto in media registrato nel resto della Pubblica Amministrazione, con effetti distorsivi e penalizzanti in particolare per i livelli e le qualifiche inferiori, per le quali la decurtazione nei primi 10 giorni di malattia può essere superiore ai 300 euro.

 

14.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

All’articolo 19 ter della Legge n. 25 del 25 marzo 2022 sostituire la frase “è reso disponibile il 60% dei posti vacanti” con “è reso disponibile il 100% dei posti vacanti”, inoltre è eliminato il periodo “Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell’Ufficio scolastico della regione richiesta”.

Motivazione:

la norma si pone l’obiettivo di sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l’ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.

 

15.

All’articolo 6 si aggiunge il comma:

In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall’anno accademico 2022/23 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Università da emanare entro il 30 giugno 2023.

Motivazione:

la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.

 

16.

Il comma 7 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

All’articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: “Per il triennio 2020-2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per il triennio 2023-2025” e, al secondo periodo, le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”.

Motivazione:

La norma consente di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni consentendo di accedere a procedure selettive per le progressioni tra le aree anche per il prossimo triennio. La proposta amplia inoltre il limite percentuale rispetto ai posti disponibili nei piani di fabbisogno.

La deroga era già stata concessa dall’art. 1 comma 1-ter del DL 162/2019 convertito con modificazioni della L. 28/02/2020 n. 8.

 

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