Scuola primaria, addio voto: tornano i giudizi sia a metà che a fine anno. Testo emendamento approvato

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Non solo novità per l’organico Covid. Nell’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio al Senato in merito all’esame del decreto Agosto c’è spazio anche per la questione riguardante il voto numerico nella scuola primaria.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.

L’intervento era circoscritto solo alla valutazione finale, mentre non riguardava quella intermedia che rimaneva con il voto, come aveva ribadito il Ministero dell’Istruzione ai primi di settembre con una nota firmata dal capo dipartimento Max Bruschi (clicca qui).

Un’incongruenza che, adesso, è sanata con l’emendamento approvato in Commissione Bilancio.

“Il nostro emendamento evita la disomogeneità tra un periodo didattico e l’altro (valutazione intermedia con voto numerico, valutazione finale con giudizio descrittivo), per non compromettere il valore di una valutazione che, nel suo complesso, vada oltre la mera misurazione e classificazione, in un’ottica autenticamente formativa”, afferma a Orizzonte Scuola, la senatrice di LEU, Loredana De Petris.

Organico Covid, non ci sarà più il licenziamento in caso di lockdown. Testo emendamento approvato [ANTEPRIMA]

Ecco il testo dell’emendamento approvato

32.9 (testo 2)

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Approvato

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 lettera b) dell’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile”».

b) al comma 4 sono aggiunte, infine le seguenti parole: «tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,

1.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole:

”valutazione finale”, sono sostituite dalle seguenti: ”valutazione intermedia e finale”.

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