Scuola non predispone PEI: il Tar condanna a redigerlo entro 15 gg. e nomina “commissario ad acta” nell’eventualità in cui non provveda

Il TAR Campania – Napoli (Sezione IV, Sentenza 28 febbraio 2020, n. 915), nella vicenda relativa all’assegnazione di un insegnante di sostegno a un alunno disabile grave, ha condannato la scuola a redigere il PEI entro 15 giorni, al contempo nominando un “commissario ad acta” per l’eventualità in cui non si ottemperi.
La vicenda
I genitori di un alunno certificato con connotazione di gravità adivano il Tar impugnando il provvedimento, emesso dall’Amministrazione scolastica, con cui si affermava che al bimbo sarebbe stato riconosciuto, per l’a.s. corrente, un docente di sostegno per 15 ore settimanali, quindi ritenendole insufficienti rispetto alla patologia. Chiedevano, inoltre, l’accertamento, anche per gli anni futuri, del diritto del minore ad ottenere l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia, previa valutazione, da effettuarsi in sede di PEI (non redatto per l’anno in corso), delle concrete esigenze.
La mancata redazione del PEI
Il Tar ha accertato che il Piano Educativo Individualizzato non risultava essere stato adottato né in via provvisoria né in via definitiva, pur essendo decorso il relativo termine (ossia entro l’inizio dell’anno scolastico).
La funzione del PDF
Sussiste l’obbligo, a carico del MIUR (art. 14, lett. c, L. n. 104/1992), di affiancare al minore dei docenti specializzati e la cui attuazione è assicurata dall’art. 12, c. V, L. 104/1992. Pertanto, intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni, deve essere elaborato un Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che:
- indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno,
- ponga in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate, nel rispetto delle scelte culturali del disabile.
La funzione del PEI
La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione le soggettività coinvolte propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto, e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla realizzazione dei diritti dell’alunno disabile:
- educazione,
- istruzione,
- integrazione scolastica.
Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo correlato alle disabilità dell’alunno, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili, indicandosi:
- il programma che il disabile deve svolgere nell’a.s. di riferimento,
- le figure professionali (docenti e non) che devono supportare il disabile,
- la classe frequentata dallo stesso.
Per gli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994, il P.E.I contiene:
- finalità e obiettivi didattici;
- itinerari di lavoro;
- tecnologia da utilizzare;
- metodologie, tecniche e verifiche;
- modalità di coinvolgimento della famiglia.
Esso va definito entro l’inizio dell’anno scolastico e va soggetto a verifiche trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà.
PDF e del P.E.I. fondamentali per attribuire le ore di sostegno
Nel sistema di tutela dell’alunno disabile la mancanza o l’incompletezza del PDF o del PEI determinano, di fatto, l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla relativa tutela. Tali documenti costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.
L’assegnazione del sostegno può avvenire di anno in anno
Il Tar ha respinto la richiesta, formulata dai genitori dell’alunno, riferita all’assegnazione del sostegno anche per gli a.s. futuri, evidenziando come, stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse vada effettuata di anno in anno, alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale (PDF) e dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile. Il Tar ha comunque ribadito l’obbligo, dell’Amministrazione scolastica, di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato. Pertanto, le ore di sostegno per gli a.s. futuri saranno quantificate tramite l’elaborazione periodica del P.E.I., che terrà conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative.
La condanna della scuola con nomina di “commissario ad acta”
In definitiva, il TAR:
- ha dichiarato illegittimi i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato al minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza del P.E.I. che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore;
- ha accertato il diritto dell’alunno ad essere assistito da insegnanti di sostegno;
- ha condannato l’Amministrazione scolastica alla tempestiva redazione del PEI per l’a.s. in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno, e alla sua esecuzione in favore del minore, e alla conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno ritenute necessarie in relazione alla patologia;
- nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ha nominato un Commissario ad acta (Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR) per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini dettati dal Tar, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza;
- ha respinto la richiesta relativa agli anni futuri.