Scuola invia email massiva ai docenti, gli indirizzi sono visibili a tutti. C’è violazione della privacy? Sentenza

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In una società ove le vecchie raccomandate sono destinate ad essere superate dalla tecnologia, è con le e mail che avviene la comunicazione istituzionale. Ma è bene stare attenti a come queste vengono inviate, perché si può violare la normativa in materia di Privacy. Interviene sul punto il Garante con il provvedimento del 9 gennaio 2020 doc. web n. 9261234 .

Il Fatto

Veniva notificato al Garante la violazione dei dati personali presentata dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 33 del Regolamento, con la quale è stato comunicato che “il giorno 30 agosto u.s., il Circolo di coordinamento n. XX, quale articolazione del Servizio XX, ha trasmesso con e-mail la nota del Dipartimento XX prot. n. XX di data XX, con la quale, in prossimità dell’apertura dell’anno scolastico, si informano le famiglie che, in ottemperanza alle previsioni della legge 31 luglio 2017, n. 119, il giorno 3 settembre 2018 non sarà consentita l’ammissione alla frequenza delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia dei bambini che risultano in posizione di non regolarità vaccinale.

Nella suddetta e- mail venivano portati con piena visibilità gli indirizzi e-mail dei sedici genitori destinatari della comunicazione, anziché procedere con l’inoltro personalizzato”. Venivano effettuate le proprie difese dove si riconosceva l’invio della mail nel modo contestato, ma per errore e si rimarcava che si trattava di un caso isolato. Per il Garante le argomentazioni addotte dalla Provincia autonoma di Trento, volte a dimostrare l’infondatezza di quanto contestato, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e non risultano, quindi, idonee a determinare l’archiviazione del procedimento.

L’invio di una comunicazione con destinatari in chiaro può violare la privacy

Il Garante sottolinea che “le informazioni oggetto della comunicazione inviata dal Circolo di coordinamento erano volte a informare le “famiglie dei bambini “non in regola con l’obbligo vaccinale”, che non sar(à)(ebbe) (stata) consentita l’ammissione alla frequenza delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia dei bambini (…) in posizione di non regolarità vaccinale”.

Come già indicato dal Garante, tali informazioni devono essere qualificate idonee a rivelare lo stato di salute dei minori, poiché tra i soggetti non in regola non è possibile escludere che siano ricompresi minori rientranti nei casi di esonero, omissione o differimento connesse a situazioni di morbilità, pregresse o attuali, temporanee o permanenti che non siano stati -all’epoca dei fatti- ancora oggetto di comunicazione all’istituto scolastico (cfr. Nota del Presidente Soro del 20.10.2017, doc. web n. 7055771).”

Evidenziando che “l’invio di una comunicazione mediante un unico messaggio di posta elettronica indirizzato a un numero plurimo di destinatari (16), i cui indirizzi sono stati inseriti nel campo copia conoscenza (c/c), ha, di fatto, senza giustificato motivo e in assenza di qualsivoglia presupposto normativo, rivelato reciprocamente, alle famiglie coinvolte, lo stato di inadempimento dei minori rispetto agli obblighi vaccinali; tale comunicazione di dati sulla salute si sarebbe potuta evitare inserendo gli indirizzi dei destinatari nel campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn)”.

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