Scuola dimentica di comunicare fine contratto supplenza. Il docente dovrà restituire 100mila euro. Sentenza
Ci possono essere degli errori di comunicazione e comportamenti illegittimi che possono costare caro nella P.A, come nel caso in commento, a dir poco singolare, trattato dalla sentenza n.101/2022 della Corte dei Conti per la Regione Lazio.
Il fatto
Con atto di citazione la Procura erariale conveniva in giudizio un docente chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in circa 100 mila euro, derivante da indebiti pagamenti stipendiali . Da tali atti era emerso che: con contratto annuale di lavoro era stato conferito, presso l’Istituto comprensivo X X, l’incarico per l’insegnamento della religione al docente in questione, tale contratto non è stato rinnovato per l’anno scolastico successivo, né presso la medesima istituzione scolastica né presso altri Istituti e neanche per gli anni successivi. Pertanto, a causa della mancata comunicazione, da parte del Dirigente scolastico dell’epoca, in ordine al mancato rinnovo.
L’Amministrazione danneggiata è quella che eroga lo stipendio non dovuto
Affermano i giudici che il rapporto di servizio tra il docente in questione e l’Istituto comprensivo X X, presso il quale aveva ricevuto l’incarico deve ritenersi sussistente in ragione del rinnovo automatico dell’incarico annuale per l’insegnamento della religione previsto, come si vedrà meglio nel prosieguo, dalla disciplina di settore. L’amministrazione danneggiata va individuata nella Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, avendo quest’ultima corrisposto le somme contestate dalla Procura a titolo di emolumenti stipendiali.
Illegittimo non restituire stipendi percepiti non dovuti
Rilevano in giudici che l’antigiuridicità della condotta tenuta dal convenuto discende dalla mancata restituzione degli emolumenti stipendiali riscossi pur non essendo titolare, nel predetto periodo, dell’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.
Le modalità di nomina del docente di religione
Partendo dalla disamina del quadro normativo di riferimento, nel caso in questione, va richiamato l’articolo 309 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, il cui comma 2 prevede che “per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1”. L’articolo 47, comma 6, CCNL 1994-1997 del comparto scuola prevede che “gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all’articolo 309 del d.lgs. 297/1994 mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato quando permangono le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”. Con circolari nn. 497 dell’8.8.1996 e 529 del 28.8.1997 del Ministero della Pubblica Istruzione e n. 706 del 27.8.1996 del Ministero del Tesoro sono dettate le modalità attuative della predetta disciplina.
In tali circolari è precisato che, trattandosi di incarichi soggetti a rinnovo automatico, le Ragionerie territoriali dello Stato erogano il trattamento stipendiale con continuità, sino a quando il Dirigente scolastico dell’Istituto presso il quale i docenti svolgono l’attività di insegnamento non comunichi la revoca per inidoneità da parte della competente Autorità ecclesiastica o il venir meno del posto di insegnamento.
Nel caso di specie, rileva la Corte dei Conti, dagli accertamenti effettuati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato competente, riscontrando i dati degli stipendi erogati con i contratti di lavoro pervenuti e dalle successive informazioni acquisite dal Vicariato , è emerso che, nonostante il professore non fosse riconfermato nell’incarico a partire dall’anno scolastico considerato, il Vicariato non aveva comunicato all’Istituto scolastico la sospensione dell’incarico in quanto lo stesso avrebbe svolto nel predetto anno solo delle supplenze.