Scuola di Alta Formazione per docenti e Ata, organi e funzioni. Sarà deputata alla promozione della formazione in servizio per il personale scolastico

La riforma del reclutamento, così come prevista dal PNRR, poggia anche sulla formazione del personale scolastico. Il nuovo sistema, chiarisce il documento redatto dal governo, garantirà un continuo sviluppo professionale e di carriera del personale scolastico attraverso l’istituzione di una Scuola di Alta formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA.
La Scuola di Alta Formazione sarà una struttura leggera e sarà funzionale all’erogazione on line dei corsi di formazione dotata di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale. Le funzioni amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione.
Saranno coinvolti Indire, Invalsi e Università italiane e straniere, al fine di garantire un sistema di formazione continua di qualità, in linea con gli standard europei.
L’obiettivo è fornire una formazione pedagogica e didattica che, insieme a una conoscenza approfondita della materia, consenta di affrontare efficacemente la sfida della trasmissione di competenze metodologiche, digitali e culturali nell’ambito di una didattica di alta qualità.
Come previsto dall’articolo 44 del decreto PNRR 2, la Scuola promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale nel rispetto dei principi del pluralismo e dell’autonomia didattica del docente; dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.
Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d’indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale.
Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d’indirizzo. È responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione.
Il Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell’istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale.
Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell’istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all’amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d’indirizzo e resta in carica per tre anni.