Scuola condannata a risarcire uno studente, il docente o l’ATA coinvolto deve a sua volta risarcire l’Amministrazione

Può accadere che per condotte colpose se non dolose a volte del personale scolastico, la scuola o il ministero siano tenuti a risarcire i danni all’utenza. Ma ciò comporta che l’amministrazione sia a sua volta costretta ad agire verso lo stesso personale che ha determinato il danno per responsabilità erariale. Analizziamo un caso.
Il fatto
Con atto di citazione la Procura Regionale evocava in giudizio un collaboratore scolastico per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero (MIUR), di una somma di danaro. La Procura rappresentava che, con denuncia della Ragioneria Territoriale dello Stato, veniva segnalata una presunta fattispecie di danno erariale, conseguente alla condanna, in sede civile, del MIUR, al risarcimento dei pregiudizi subiti da una signora a seguito delle lesioni alla stessa cagionate dal collaboratore scolastico. In proposito, veniva accertato che la sig.ra accompagnando i figli presso l’Istituto scolastico, a seguito di discussione con l’odierno convenuto, addetto a compiti di accoglienza e sorveglianza, veniva dallo stesso spinta dalle scale, riportando infortunio. Si pronuncia con sentenza la Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 73089, Sent.890/2021 di cui riportiamo alcuni passaggi.
La sentenza di condanna in sede civile non è vincolante in sede contabile
Nel merito, rileva, la Corte: in primo luogo, come, nelle ipotesi di danno patrimoniale indiretto, la sentenza civile irrevocabile di condanna dell’Amministrazione non sia vincolante in sede giuscontabile, diversamente da quanto avviene nei casi di giudicato penale di condanna a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p.. Ritiene, tuttavia, che il Giudice contabile possa ad essa richiamarsi, mutuandone uno o più elementi, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, ex art. 116 c.p.c, in ordine alla sussistenza di fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposte al suo vaglio.
Si può attingere dai fatti accertati in altre sedi per determinare il danno erariale
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio, reputa che le risultanze del processo civile così come quelle del procedimento disciplinare consentano di ritenere accertati sia l’elemento soggettivo che quello oggettivo della responsabilità a carico del dipendente convenuto in giudizio. Risulta, infatti, provata la condotta quantomeno gravemente colposa il quale, in chiara violazione dei propri obblighi di servizio, ha compiuto un atto violento su una utente dell’istituto scolastico le cui conseguenze dannose, per le modalità e i luoghi in cui è stato perpetrato, erano del tutto prevedibili.
Le condizioni economiche e sociali del lavoratore possono comportare una somma risarcitoria inferiore
Affermano i giudici infine che in relazione al quantum risarcitorio, il Collegio determina il danno sopportato dal MIUR per l’effetto della condanna civile come determinato in sede civile ravvisando, tuttavia, i presupposti per l’applicazione del potere riduttivo. Al riguardo, infatti, valutate le condizioni economiche e socio- culturali del convenuto, il Collegio ritiene equo quantificare l’importo risarcitorio con una somma rideterminata in modo inferiore rispetto a quella originaria.