Scuola, chi può e chi deve indossare le mascherine FFP2. Il caso dell’autosorveglianza

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Mitigazione degli effetti da Sars Cov 2: per l’anno scolastico 2022/23 il Ministero dell’istruzione ha inviato alle scuole un vademecum illustrativo delle linee operative fornite che riunisce in un unico documento di sintesi le
indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. Il documento è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023, e le faq predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche

Ci soffermiamo oggi sull’utilizzo della mascherina FFP2

Chi può indossarla?

TUTTI coloro che manifestano la volontà di proteggersi.
Dal personale scolastico agli studenti, l’utilizzo della mascherina FfP2 è a discrezione del singolo se non interessato da misure che la rendono invece necessaria.

Chi deve indossarla?

  1. Bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. Il vademecum indica la necessità di indossare mascherina chirurgica o FfP2  fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria
  2. personale scolastico a rischio e alunni a rischio (I e II ciclo). In questo caso la mascherina è la FfP2 e la fornitura è carico della scuola, su indicazione del medico competente. E’ il medico infatti a stabilire la condizione di rischio e ad attivare le misure necessarie.

Il caso dell’autosorveglianza  – gestione di contatti con casi positivi

Nel Vademecum il Ministero scrive “Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”

Cosa dice la circolare

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.”

Dunque il regime dell’autosorveglianza continua a valere nella vita privata di ciascun cittadino, al di là del fatto che il contatto sia avvenuto o meno a scuola.

In questo caso la scuola deve mettere a disposizione le FfP2?

L’ANP scrive, sollecitando un chiarimento da parte del Ministero“Si evince che, al momento, non sussistono disposizioni normative che consentano alle scuole di imporre a studenti e personale le regole generali della citata circolare che, peraltro, non costituisce fonte normativa. Inoltre, in caso di autosorveglianza, il Vademecum nulla dice circa l’obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione delle persone soggette a tale misura precauzionale le FFP2. Rispetto al personale scolastico e agli alunni a rischio, il documento esplicita la necessità che i DPI siano forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Le Indicazioni strategiche, però, nel trattare gli strumenti per la gestione dei contatti di caso, ritengono la disponibilità di FFP2 una delle risorse necessarie per readiness“.

Il Vademecum del Ministero

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