Scrutinio e ammissione/non scolastico agli esami di Stato: un esempio di verbale di scrutinio

WhatsApp
Telegram

Siamo ormai a ridosso degli scrutini anche delle classi terminali degli istituti di Istruzione superiore. Anche nel caso specifico a deliberare l’ammissione o la non ammissione agli esami di Stato è il consiglio della classe presieduto dal Dirigente Scolastico ovvero su delega del Dirigente Scolastico, il Coordinatore del Consiglio di Classe. Il Dirigente Scolastico, costatata la validità del numero legale e fatte le dovute sostituzioni in caso di assenze dei docenti, ha l’obbligo di richiamare, a tutti i componenti del Consiglio, le disposizioni vigenti in materia di valutazione degli alunni, nonché le indicazioni riportate nelle circolari interne ed i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti che, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nei vari Consigli di classe, devono necessariamente essere fatti propri totalmente dai Consigli di Classe.

La normativa: l’O.M. 92/2007

In particolare, l’O.M. 92/2007, all’articolo 1 dispone “La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti”; e all’Articolo 6 denominato “Scrutinio finale” “2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero…”.

D. Lgs. 297/04

Art.193: I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 , n. 122

Art. 10: 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

O.M. 65 del 14 marzo 2022

Art. 3 commi 1 – 3 -4:

  • “1 Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; (…..) In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
  • 3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’art. 4, comma 11, dello Statuto.
  • 4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti, a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame; b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.

Il parere sull’andamento generale della classe

Il Dirigente Scolastico o il Coordinatore – come si evince nell’eccellente modello di verbale elaborato dal Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini di Milano brillantemente diretto dal dirigente scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti, vero esempio di competenza gestionale, manageriale e metodologica-didattica – invita i singoli docenti ad esprimere, in via pregiudiziale, il proprio parere sull’andamento generale della classe, con particolare riferimento agli obiettivi previsti dalla programmazione didattico – educativa ed agli obiettivi specifici, formativi e di contenuto, stabiliti dai piani di lavoro individuali. Infine il Dirigente Scolastico o il Coordinatore riassume le decisioni assunte dai Dipartimenti Disciplinari, le opportunità di aiuto offerte agli studenti (sportello psicologico, sportello di ascolto, sportello Covid, tutor tra pari, educatori tra pari, prove di recupero, eventuali PdP o PEI o contratti formativi personalizzati per gli studenti che ne hanno diritto), nonché le linee guida impartite dal Dirigente Scolastico e delle istruzioni procedurali diramate al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nei vari Consigli di classe.

Cosa deve essere preso in considerazione

A tale scopo, sono presi in considerazione anche i risultati dei corsi o delle attività di recupero frequentati da ciascuno alunno, l’accesso agli sportelli didattici, la partecipazione a percorsi di tutor tra pari, gli impegni evidenziati e oggetto di accordo scuola – famiglia nei Contratti Formativi Personalizzati, il PdP per alunni DSA e BES, il PEI nei casi in cui sia stato formulato, la frequenza di percorsi di studio integrati “Scuola in Ospedale” per gli studenti degenti, eventuale altra documentazione clinico-sanitaria depositata agli atti. Tutto quanto richiamato e rammentato come sopra elencato è fatto proprio totalmente dal presente Consiglio. Il Dirigente Scolastico – come si evince nel modello di verbale elaborato dal Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini di Milano diretto dal dirigente scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti – invita, quindi, i singoli docenti ad esprimere, in via pregiudiziale, il proprio parere sull’andamento generale della classe, con particolare riferimento agli obiettivi previsti dalla programmazione didattico – educativa ed agli obiettivi specifici, formativi e di contenuto, stabiliti dai piani di lavoro individuali. Ai sensi del 3° comma art. 15 R.D. n. 653/1925, non si procede allo scrutinio finale degli alunni assenti da data anteriore al 15 marzo e pertanto considerati ritirati.

La validità dell’anno scolastico

Il Dirigente Scolastico deve richiamare la C.M. n.20 del 4 marzo 2011, relativa alla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola secondaria, che determina come limite minimo di presenza almeno i tre quarti del monte ore annuale. Il Consiglio procede al conteggio delle ore di assenza effettuate dagli allievi al fine di accertare la validità dell’anno scolastico ai sensi del D.P.R. 122/2009, Articolo 14, comma 7. Da detto conteggio – come specifica il modello di verbale elaborato dal Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini di Milano, che si allega all’articolo come esempio di eccellente pratica – si dovrebbe evincere che non si presentano casi di allievi che hanno superato il tetto massimo di assenze consentito relativamente alla classe e all’indirizzo di studi frequentato.

Le fasi dello scrutinio

Si procede quindi ad esaminare la situazione specifica di ciascuno di tali allievi, scorporando le assenze che rientrano nelle tipologie per cui il Collegio ha deliberato la possibilità di deroga. Per gli allievi che, anche dopo lo scorporo, hanno superato il tetto massimo di assenze consentito e per i quali il Consiglio ritiene che non sussistono sufficienti elementi di valutazione, non si procede allo scrutinio. Il Dirigente Scolastico /il Coordinatore invita inoltre i docenti a illustrare eventuali casi specifici di studenti che abbiano incontrato significative e documentate difficoltà personali e psicologiche derivate dalla situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico. I docenti relazionano in merito, sintetizzando le iniziative educative e didattiche attuate per coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento, le attività di recupero e le opportunità di riallineamento attuato nonché l’impegno volto a favorire un buon clima di classe. Inoltre, evidenziano come la didattica a distanza per gli alunni positivi o contatti di positivi, impossibilitati alla frequenza perché in isolamento, sia iniziata in modo tempestivo, permettendo l’accesso alle lezioni sincrone e asincrone da parte di tutti gli studenti in tempi rapidi dal momento del loro isolamento domiciliare per l’emergenza COVID -19. In caso di marcata discontinuità nella connessione da parte di qualche studente, i docenti hanno immediatamente contattato le famiglie per avere spiegazioni e, se necessario, avvertito il Dirigente Scolastico. Le situazioni riconducibili al mancato possesso di tecnologie idonee sono state gestite in forma riservata dalla presidenza, tramite prestiti in comodato d’uso di tablet, come si evince dal modello di verbale elaborato dal Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini di Milano.

La pluralità di prove e il voto di comportamento

Il Consiglio di Classe deve, inoltre, accertare preliminarmente che i risultati conseguiti dagli alunni sono frutto di una pluralità di prove somministrate. Successivamente il Consiglio, sulla base di parametri valutativi deliberati e contenuti nel POF vigente, assegna, su proposta del docente con il maggiore numero di ore, a ciascun alunno il voto relativo alla valutazione del comportamento ai sensi del DPR 122/2009. Esso concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, comporta la non ammissione agli esami ( art. 2 comma 3 legge n° 169/2008 e art. 2 comma 3 D.M. n° 5 del 16/01/2009).

Il voto per le singole materie

Il consiglio di classe, alla luce dei criteri concordati, assegna il voto per le singole materie, valutando per ogni alunno le conoscenze, le capacità, le competenze, la partecipazione, il tasso di progresso, ed ogni altro fattore che interessa, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo. A tale scopo, sono presi in considerazione anche i risultati dei corsi di recupero frequentati da ciascuno alunno. Il Dirigente Scolastico rammenta che sono ammessi all’Esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:

  • obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
  • conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
  • voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Una valutazione insufficiente in una singola disciplina

Il Collegio Docenti potrebbe, con propria delibera, avere approvato che il Consiglio di Classe possa ammettere all’Esame di Stato anche in presenza di una valutazione insufficiente in una singola disciplina. Tale situazione implica una dettagliata motivazione all’ammissione e una esplicita votazione del Consiglio di Classe.

La motivazione di non ammissione

La non ammissione va motivata. Va evidenziato, ad esempio, come si evince dal modello di verbale elaborato dal Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini di Milano. che nel corso del presente anno scolastico l’alunno ha fatto numerose assenze e ritardi; non ha frequentato il corso di recupero ovvero lo ha frequentato con esito negativo); l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline (per DSA e BES) Nonostante lo studente abbia beneficiato delle misure dispensative e compensative definite dal PdP /dal Contratto Formativo personalizzato, ha evidenziato significative lacune in un congruo numero di materie scolastiche. In ragione di ciò il Consiglio di Classe deve espressamente escludere la possibilità di sostenere le prove scritte ed orali dell’Esame di Stato a motivo delle gravi e diffuse lacune accertate e delle scarse attitudini dimostrate nell’organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma e coerente. Va evidenziata, eventualmente, la circostanza di una una valutazione inferiore ai 6/10 nel comportamento

Gli esiti degli scrutini

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali, come stabilito dalla O.M. 65 del 14 marzo 2022 art. 3 comma 2.

Il credito scolastico

Dopo aver deliberato i voti, si passa a calcolare, per ciascuno alunno il Credito Scolastico. Il Dirigente Scolastico /il Coordinatore di Classe, formalmente delegato a presiedere, deve richiamare quanto stabilito dall’O.M. 65 del 14 marzo 2022 con riferimento ai crediti scolastici:

  • 1.Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
  • 2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
  • 3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
  • 4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: (omissis) c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;

Il Consiglio di Classe provvede quindi a ricalcolare i crediti secondo quanto previsto dall’allegato C all’Ordinanza Ministeriale 65 del 14 marzo 2022, tabella 1, la quale ha disposto che venga ricalcolato il credito degli studenti delle classi quinte, che era stato determinato alla luce della tabella A del Decreto Legislativo del Decreto Legislativo n. 62, convertendolo nei punteggi esplicitati dalla suddetta tabella 1 /all.C. La motivazione della attribuzione del credito è riportata sulle schede degli studenti nonché sulla scheda del candidato agli Esami di Stato e risulta parte integrante di codesto verbale.

VERBALE DELLO SCRUTINIO DEL 2 PERIODO – SECONDARIA DI II GRADO

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri